Con ordinanza interlocutoria n. 40885 del 20 dicembre 2021 la terza Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione in merito alla ammissibilità o meno dell'azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia di assicurazione dell'unico veicolo coinvolto nel sinistro.
Martedi 18 Gennaio 2022 |
Il caso: La Corte d'Appello, in accoglimento del gravame interposto dalla Compagnia di assicurazionie in conseguente riforma della pronunzia del Tribunale di Milano, respingeva la domanda nei confronti della medesima originariamente proposta dai sigg. Tizio, Caio e Mevia di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati iure proprio e iure successionis in conseguenza del decesso della sig. Sempronia, (rispettivamente, moglie e madre) all'esito del sinistro nel quale era rimasta coinvolta come trasportata nell'autovettura condotta dal marito Tizio (proprietario) che andava ad urtare contro un guard-rail.
Per la Corte distrettuale al caso in esame non poteva essere applicato l'articolo 141 cod. ass. trattandosi di sinistro avvenuto senza il coinvolgimento di altro veicolo e pertabto la domanda proposta nei confronti della compagnia di assicurazione non poteva essere accolta.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel trasmettere il ricorso al Primo Presidente ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rileva quanto segue:
A) la questione posta dalla vicenda attiene dunque all'applicabilita' dell'articolo 141 cod. ass. (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta: sul punto si sono formati due diversi orientamenti:
1) orientamento: la norma in esame va intesa a prescindere dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli e possibilita' di esercizio dell'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore in ogni ipotesi - salvo il caso del fortuito - di danno subito dal trasportato sul veicolo, per fornire a quest'ultimo uno strumento di risarcimento piu' celere e idoneo a coprire la piu' vasta serie di casi, al riguardo non ostando il riferimento letterale a due diversi enti assicurativi anche ai fini della rivalsa, da intendersi come meramente descrittivo della normalita' dei casi e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa ovvero come nella specie non sussistente, atteso che la norma presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno subito dal terzo trasportato non dovuto a caso fortuito, mentre non esige altresi' che il sinistro si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o piu' automezzi;
2) orientamento: l'articolo 141 cod. ass. non trova applicazione in caso di sinistro in cui risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato essendo in tale ipotesi applicabile l'articolo 144 cod. ass., il quale consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo chiamando in causa anche il responsabile civile, sicche', "agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile sulla base della fattispecie di cui all'articolo 2054 c.c., comma 1";
B) la questione è importante anche sotto il profilo probatorio: gli oneri probatori previsti all'articolo 144 cod. ass., e articolo 2054 c.c., comma 1, in capo al danneggiato si appalesano in realta' diversi, quest'ultima norma presupponendo che venga dal medesimo fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa (condotta dolosa o colposa del danneggiante, evento e nesso di causalita' che lega quest'ultimo alla prima) laddove per l'esercizio del primo e' sufficiente la mera allegazione del trasporto sul veicolo, salva la possibilita' per la compagnia assicuratrice di provare il fortuito;
C) pertanto, stante il contrasto interpretativo venuto a delinearsi in argomento e trattandosi comunque di questione di massima di particolare importanza, la causa viene rimessa al Primo Presidente della Corte, per l'eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite.
Cassazione civile ordinanza 40885 2021