Incidente tra auto e cinghiali: e’ la Regione a risarcire i danni all’automobilista

Incidente tra auto e cinghiali: e’ la Regione a risarcire i danni all’automobilista

Con l’ordinanza n. 19101/2020, pubblicata il 15 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla discussa questione circa l’individuazione del soggetto pubblico o privato tenuto a rispondere dei danni provocati dalla collisione tra autoveicoli e animali selvatici che attraversano improvvisamente la carreggiata.

Lunedi 21 Settembre 2020

IL CASO: Nella vicenda esaminata, un automobilista conveniva in giudizio la Regione chiedendo al Giudice di Pace di condannarla al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada statale.

Nel costituirsi nel giudizio, la Regione eccepiva la propria legittimazione passiva indicando quale soggetto responsabile la Provincia senza, però, esercitare l’azione di rivalsa con la richiesta della sua chiamata in causa. Il Giudice, su richiesta dell’attore, autorizzava la chiamata in causa dell’Amministrazione Provinciale.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell’attore condannando al risarcimento dei danni in favore di quest’ultimo solo la Regione, che proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Il Tribunale rigettava il gravame confermando, quindi, la decisione del Giudice di Pace.

Essendo, quindi, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, la Regione proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 9 Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 2043 c.c. nonché l’erronea imputazione ad essa della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione la quale ha ritenuto la decisione impugnata conforme al recente indirizzo giurisprudenziale degli stessi giudici di legittimità, secondo cui:

1. «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cu-a e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»;

2. la Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, è il soggetto legittimato passivo nelle azioni di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c. c.;

3. è riconosciuta alla Regione la possibilità di rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno;

4. «in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi».

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.19101 2020

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