In tema di pignoramento immobiliare, l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato non dà luogo a nullità dell'atto nella misura in cui tale errore non determina incertezza assoluta circa l'identificazione dell'oggetto della vendita forzata.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19123 del 15 settembre 2020.
Venerdi 18 Settembre 2020 |
Il caso: G.P.proponeva opposizione avverso l'esecuzione immobiliare intentata nei confronti suoi e della moglie C.G. dalla F.M. s.p.a. deducendo la nullità dell'atto di pignoramento, in quanto nello stesso l'immobile sottoposto ad espropriazione forzata veniva identificato con la particella catastale frazionata 206/b, anziché, come sarebbe stato corretto, 206/a.
Successivamente, in sede di rinvio, il Tribunale riqualificava l'opposizione come proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., in quanto volta a dedurre l'incapacità del pignoramento ad identificare il bene da espropriare e ne pronunciava l'accoglimento. La Corte d'appello di Catanzaro accoglieva il gravame della società e, per l'effetto, rigettava l'opposizione.
G.P. e R.P (succeduto mortis causa in seguito al decesso di C.G.) ricorrono in Cassazione ribadendo che l'errore nell'indicazione della particella catastale determinerebbe la nullità dell'atto di pignoramento in quanto impedirebbe in modo assoluto l'individuazione dell'oggetto dell'espropriazione.
Per gli Ermellini il motivo è infondato:
a) a fronte dell'errore formale contenuto nell'atto di pignoramento, alcuna incertezza si è verificata né in capo all'opponente, né in relazione all'operato dell'esperto stimatore, circa la corretta identificazione dell'immobile pignorato;
b) peraltro incertezze di tal fatta non potranno determinarsi nel prosieguo dell'espropriazione forzata, dal momento che, individuato l'errore, i successivi atti, ad iniziare dall'avviso di vendita, riporteranno i dati catastali corretti;
c) in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali non può procedersi alla dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria, quando ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione possa essere eliminata sulla base degli atti successivi.
Da qui discende il seguente principio di diritto: "In tema di pignoramento immobiliare, l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato non dà luogo a nullità dell'atto nella misura in cui tale errore - nella specie limitato alla sola lettera identificativa del subalterno - non determina incertezza assoluta circa l'identificazione dell'oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell'esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell'avviso di vendita".
Cassazione civile ordinanza n.19123 2020