Con l’ordinanza n. 17597/2020, pubblicata il 21 agosto 2020, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla decorrenza del termine prescrizionale di un anno riconosciuto al compratore dall’art. 1495 del codice civile per far valere la garanzia per i vizi della cosa venduta nei confronti del venditore e sull’idoneità o meno, ai fini dell’interruzione del suddetto termine, degli atti extragiudiziali compiuti dal compratore.
NORMA DI RIFERIMENTO: art.. 1495 c.c. Termini e condizioni per l'azione:
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
IL CASO: Un cittadino, avendo comprato delle mattonelle, conveniva in giudizio la società venditrice chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata la risoluzione del contratto in relazione alla quantità delle mattonelle che erano difettate, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato, nonché al risarcimento del danno subito. Costituendosi in giudizio, la società convenuta deduceva la sua estraneità da ogni responsabilità essendo solo rivenditore delle mattonelle e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della società produttrice. Richiesta che veniva accolta.
Nel giudizio si costituiva la società produttrice, deducendo nel merito che, stante il tipo di prodotto, era possibile che le mattonelle presentassero differenze di tonalità e in via preliminare eccepiva la decadenza dalla garanzia nonché la prescrizione dell'azione per il decorso del termine annuale previsto dall’art. 1495 c.c. La domanda attorea veniva parzialmente accolta dal Tribunale il quale, nel riconoscere l’esistenza di un difetto di produzione solo per striature presenti su alcune mattonelle, rigettava la richiesta di risoluzione del contratto e condannava la società produttrice ad indennizzare la parte attrice e al pagamento delle spese legali di entrambe le altre parti del giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado, la società produttrice interponeva appello che veniva accolto dalla Corte territoriale la quale riteneva fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione per la garanzia dei vizi e in accoglimento dell’appello principale revocava la condanna dell’appellante alla corresponsione dell’indennizzo in favore dell’attore principale e, in accoglimento dell’appello incidentale di quest’ultimo, dichiarava la risoluzione del contratto di vendita con la società venditrice relativamente alle mattonelle viziate con condanna di quest’ultima al pagamento di una somma a titolo di indennizzo in favore dell’attore principale.
La vertenza veniva, pertanto, sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla venditrice, la quale deduceva, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1495 c.c. relativamente al dies a quo per la prescrizione della garanzia.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici della Cassazione che lo hanno accolto con rinvio alla Corte d'Appello, in diversa composizione, osservando che:
come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore tesa a far valere la garanzia prevista dall’art. art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass. 11037 del 2017; Cass. n. 26967 del 2011);
la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo (Cass. n. 4826 del 2019);
quanto riportato nel comma 3 dell’art. 1495, c.c., secondo il quale l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, va interpretato nel senso che il termine decorre anche nel caso in cui il compratore non abbia scoperto il vizio;
il termine annuale per far valere la garanzia dei vizi è soggetto alle cause di interruzione della prescrizione previste dagli artt.2943 c.c. e segg;
pertanto, il termine annuale di prescrizione deve ritenersi interrotto, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia;
la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla anche nel caso in cui quest’ultimo si riservi in un momento successivo di scegliere il tipo di tutela da richiedere, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione;
costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 1 (Cass. sez. un. 18672 del 2019).