Responsabilità della P.A. per cose in custodia: animali selvatici e caso fortuito

A cura della Redazione.
Responsabilità della P.A. per cose in custodia: animali selvatici e caso fortuito

Con l'ordinanza n. 12899 del 26 giugno 2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità per cose in custodia della P.A. per i danni causati ad una vettura dalla irruzione di animali selvatici su una strada che attraversa un parco nazionale.

Martedi 30 Giugno 2020

Il caso: Il Tribunale di Ascoli Piceno, quale giudice di appello, confermava la sentenza del Giudice di Pace di rigetto della domanda di risarcimento, proposta da G.T. nei confronti della Provincia di F., per i danni causati alla sua autovettura, da un branco di cinghiali che aveva attraversato la Strada provinciale, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, mentre egli la percorreva a bordo della sua autovettura.

Per il Tribunale, non vi era responsabilità da parte della Provincia, in quanto «....la relazione custodiale viene meno, trattandosi di strada provinciale che attraversa un parco nazionale dove è prevedibile e verosimile che possano verificarsi attraversamenti di animali selvatici.».

G.T. ricorre in Cassazione, per violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di nesso causale e di caso fortuito; per la Corte il ricorso è fondato, e sul punto ribadisce quanto segue:

a) il caso fortuito agisce quale esclusione del nesso causale in quanto situazione, normalmente fattuale, effettivamente sopravvenuta e non attinente ad una caratteristica della cosa in custodia, poiché in detta ipotesi l'operatività della regola di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ.sarebbe del tutto esclusa;

b) la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode;

c) pertanto l'affermazione del giudice di appello, dell'essere la strada collocata in un Parco nazionale, circostanza tale da far prevedere l'attraversamento di essa da parte di animali selvatici è contraddittoria, rispetto alla stessa giurisprudenza in tema di art. 2051 cod. civ.;

Esito: accoglimento del ricorso con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.12899/2020

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