La Cassazione chiarisce a quali esigenze del figlio deve far fronte l'assegno di mantenimento

La Cassazione chiarisce a quali esigenze del figlio deve far fronte l'assegno di mantenimento

Con l'ordinanza n. 36989/2021 la Corte di Cassazione chiarisce quali voci di spesa debbano rientrare nell'alveo dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario.

Mercoledi 1 Dicembre 2021

Il caso: la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma del decreto pronunciato dal Tribunale di Ragusa, modificava il regime di visita del padre, Tizio, quanto alla figlia, Sempronia, ed poneva a carico del padre un assegno di mantenimento della minore di euro 600,00 mensili, incrementando quello fissato dal primo giudice nella diversa misura di euro 400,00.

Avverso la suddetta sentenza Tizio propone ricorso per cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 337 ter c.c. per avere aumentato l'assegno di mantenimento della figlia, omettendo di motivare sulla capacità lavorative della madre e sui tempi di permanenza della minore presso i genitori.

Per la Suprema Corte il motivo è inammissibile; sul punto osserva che:

a) la Corte di merito motiva sulla debenza dell'assegno di mantenimento avuto riguardo non solo alle condizioni economiche del padre (gestore di case di riposo e di accoglienza e proprietario di diversi immobili), onerato dell'assegno, ma anche di quelle, deteriori, della madre (licenziata dal lavoro di parrucchiera) ed alle esigenze della minore di cui si valorizzano gli aumentati bisogni sicché il giudizio, di contro a quanto sostenuto nel proposto mezzo, si colloca pienamente nel solco interpretativo dell'art. 337- ter, quarto comma, c.c.;

b) vi è quindi una valutazione comparativa dei redditi da parte della Corte d'appello in applicazione del principio per il quale l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a nspondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.36989 2021

Vota l'articolo:
4.25 / 5 (4voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.042 secondi