La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34037 del 12 novembre 2021, ha confermato l'applicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.1 al giudizio di opposizione ad ATP negativo e quindi la possibilità di depositare nuova documentazione sanitaria maturata dopo il deposito della CTU contestata.
Mercoledi 1 Dicembre 2021 |
Il caso origina dalla sentenza n. 456/2019 del Tribunale di Crotone il quale dichiarava inammissibile l'opposizione avverso l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo proposto dall'istante nei confronti dell'Inps, perchè con il ricorso non aveva sollevato alcuna censura nei confronti del CTU che aveva escluso il requisito sanitario alla base del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità, ex art. 13, L. n. 118/1971.
La pronuncia si basava sul rilievo secondo cui il giudice è tenuto alla valutazione dell'aggravamento della malattia nonché di tutte le infermità che si siano verificate tanto nel corso del procedimento amministrativo quanto in quello giudiziario, se con l'opposizione vengono contestati gli accertamenti effettuati dal CTU, “la loro interpretazione, l'iter logico seguito e le conclusioni come richiesto dal legislatore”.
La ricorrente, con un unico motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. evidenziando la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dal Tribunale, riguardo l'inapplicabilità, nella specie, del principio di cui al citato articolo, che impone l'accertamento dell'aggravamento delle condizioni sanitarie del soggetto procedente verificatosi successivamente all'esaurirsi delle originarie operazioni peritali.
A parere della ricorrente, secondo la decisione, ai fini della contestazione delle risultanze della CTU, bisogna fornire tutti gli elementi idonei ad attestare l'erroneità degli accertamenti o della loro interpretazione medico-legale o delle conclusioni.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato.
Come acclarato in diverse decisioni1 per la Cassazione, l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una duplice direzione essendo volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all'Inps.
Sulla base di questo presupposto, la Corte ha richiamato l'orientamento2 secondo cui “la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia, risultando tale valutazione presupposta dalla ratio della novella mirata ad una maggiore economicità dell'azione amministrativa, alla deflazione del contenzioso, al congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”.
Per questi motivi, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale in persona di diverso magistrato.
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Note
1. ex multis, Cass. Civ. Sez. Lav., n. 12658/2004.
2. c.f.r. Cass. 26.11.2019, n. 30860.