Con la sentenza nr. 36656/2021, pubblicata il 25 novembre 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa ai soggetti passivamente legittimati nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali.
Martedi 30 Novembre 2021 |
IL CASO: Un contribuente, venuto a conoscenza che su un immobile di cui era comproprietario era stata iscritta ipoteca a garanzia del pagamento di cinque cartelle esattoriali avente ad oggetto il mancato pagamento di sette contravvenzioni al codice della strada, del bollo auto relativo ad una sola annualità e di tre sanzioni irrogate per altre violazioni amministrative, conveniva innanzi al Giudice di Pace il Comune, la Prefettura, il Ministero dell’Interno e l’agente della riscossione, chiedendo che venisse annullata l’iscrizione ipotecaria, venisse accertata l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall’amministrazione indicati nella cartelle esattoriali ed in ogni caso l’annullamento delle cartelle di pagamento.
Con il ricorso, il contribuente deduceva di non aver ricevuto la notifica del verbale di contestazione delle predette infrazioni né le cartelle esattoriali. Inoltre, deduceva, l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in quanto l’ammontare delle presunte somme non consentiva all’agente della riscossione di procedere all’iscrizione dell’ipoteca.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di annullamento dell’iscrizione ipotecaria e dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune. La sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di gravame interposto dal contribuente.
La questione approdava all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso del contribuente che insisteva nell’erroneità della decisione dei giudici di merito circa il difetto di legittimazione del Comune.
LA DECISIONE: I Giudici di legittimità hanno dato ragione al contribuente accogliendo il ricorso con rinvio della causa al Tribunale in diversa composizione.
Gli Ermellini hanno ritenuto legittima la citazione in giudizio del Comune quale ente impositore, evidenziando che era facoltà del ricorrente evocarlo in giudizio e di agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione.
Come affermato più volte dagli stessi giudici di legittimità, hanno concluso, nel caso in cui l’opposizione viene proposta sia nei confronti dell’ente impositore sia nei confronti dell’agente della riscossione, entrambi sono titolari di una legittimazione processuale concorrente.