Riduzione assegno di mantenimento: non rimborsabile quanto già percepito.

Riduzione assegno di mantenimento: non rimborsabile quanto già percepito.
Mercoledi 14 Giugno 2017

Con l'ordinanza del 6 giugno 2017 n. 14027 la Corte di Cassazione precisa il dies a quo da cui deve farsi decorrere la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli.

Il caso: la Corte di appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame proposto da GG avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva determinato la misura dell'assegno mensile di mantenimento dovuto in favore dell'ex coniuge MLV, riducendolo a € 2.000,00 con decorrenza da ottobre 2005.

Avverso tale pronuncia, ML propone ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge con riguardo alla decorrenza della riduzione dell'assegno, che sostiene erroneamente collocata alla data della domanda di modificazione delle condizioni di separazione.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ribadisce il principio per cui, in tema di separazione personale, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o di mantenimento.

Di conseguenza, la nuova misura dell'assegno di mantenimento determinata nella sentenza impugnata dovrà decorrere dalla data (25 luglio 2014) di deposito della sentenza stessa.

Allegato:

Cassazione ordinanza n.14027/2017

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