Eredità beneficiata: invio della dichiarazione di credito al notaio e prescrizione

Eredità beneficiata: invio della dichiarazione di credito al notaio e prescrizione

L’invio della dichiarazione di credito da parte del creditore al notaio incaricato alla redazione dell’inventario in una procedura di accettazione dell’eredità beneficiata non costituisce atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione del credito, salvo che la suddetta dichiarazione venga notificata dal creditore agli eredi del debitore.

Giovedi 15 Giugno 2017

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12950/2017 del 23 maggio 2017.

IL CASO: La Corte di Appello riformando la sentenza del Tribunale, dichiarava la prescrizione del credito vantato da un consorzio nei confronti degli eredi del debitore in quanto l’invio della dichiarazione del credito al notaio incaricato alla redazione dell’inventario del debitore nel procedimento di accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario non costituisce un atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per Cassazione il consorzio sulla scorta di un solo motivo deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2943, 2944 e 2945 comma 1 codice civile in relazione all’art. 360 n. 3 codice di procedura civile, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 codice procedura civile in merito alla qualificazione del notaio, quale ausiliario del Giudice nel procedimento di volontaria giurisdizione e la continuità tra l’attività del notaio e quella del curatore e la conseguente opponibilità a quest’ultimo delle comunicazioni rivolte al primo.

LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il motivo e nel rigettare il ricorso ha osservato che:

1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione, le cause di sospensione ed interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 codice civile, sono tassative e tipiche;

2. La domanda che viene proposta da un creditore nella procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata per ottenere la soddisfazione del proprio credito, stante la natura di procedimento di giurisdizione volontaria, non è riconducibile alla tassativa elencazione di atti processuali che, ai sensi dell’art. 2943 primo comma codice civile, sono idonei ad interrompere la prescrizione, salvo che la domanda venga notificata al debitore in modo da renderlo edotto dell’intenzione del creditore di far valere la sua pretesa creditoria. In tal caso la domanda di credito è da considerarsi un atto idoneo a costituire in mora il debitore e quindi avrebbe l’efficacia di atto interruttivo della prescrizione (Cass. 2198/1987);

3. A differenza della domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento, la procedura di liquidazione dell’eredità avente natura di volontaria giurisdizione e non constituendo la sede esclusiva dell’accertamento dei crediti nei confronti dell’eredità, non è riconducibile, neanche astrattamente, alla tassativa elencazione degli atti processuali contenuta nell’art. 2943 codice civile (Cass. 4704/2001);

4. Per essere considerato idoneo ad interrompere la prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. 25500/2006);

5. La posizione del notaio appare ben diversa da quella del curatore dell’eredità giacente, in quanto, come sostenuto dal dominante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, quest’ultimo, con il rilascio dei beni ereditari da parte dell’erede a favore dei creditori, assume l’incarico di procedere alla liquidazione e alla gestione del patrimonio ereditario nell’interesse dei creditori, dei legatari e degli stessi eredi (Cass. 123/1999) e quindi come soggetto incaricato dei poteri di amministrazione e di disposizione dei beni ereditari è dunque legittimato alla ricezione di atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione.

Allegato:

Cass. civile Sez. II Ordinanza del 23/05/2017 n.12950

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