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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12152/2013 proposto da:
CONSORZIO AGRARIO PICENO SCRL IN LCA, P. IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CUCCIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONLINDO DOMINICI, GIUSEPPE FRANCHI;
- ricorrente -
contro
CURATELA DELLA EREDITA' BENEFICIATA I.D., P. IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell'avvocato PIERA MASTRANGELI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI MEDEI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 646/2012 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
Il Consorzio Agrario Piceno S.c.r.l. in l.c.a. ricorre, con un unico motivo, nei confronti della Curatela della Eredità Beneficiata J.D., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 646/12, depositata il 5 novembre 2012, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo è stata affermata l'intervenuta prescrizione del credito del Consorzio, sul rilievo che la dichiarazione di credito presentata al notaio incaricato della redazione dell'inventario, nel procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, non costituiva atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., e art. 2945 c.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, avuto riguardo alla qualificazione del notaio, quale ausiliario del Giudice addetto al procedimento di volontaria giurisdizione e la continuità tra l'attività del notaio e quella del curatore e la conseguente opponibilità a quest'ultimo delle comunicazioni rivolte al primo. ...
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