Si' alla sospensione del reddito di cittadinanza in caso di misure cautelari personali

Si' alla sospensione del reddito di cittadinanza in caso di misure cautelari personali

“Il legislatore ha (...) previsto un particolare requisito di onorabilità per la richiesta del reddito di cittadinanza - la mancata soggezione a misure cautelari personali - che, al pari di qualsiasi altro requisito, deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche per tutta la durata dell'erogazione del beneficio economico.

Il provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici”.

Venerdi 2 Luglio 2021

Con l'ordinanza n. 86/2019, il Gip del Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del D.L. n. 4/2019 (convertito nella L. n. 26/2019), nella parte in cui impone al giudice che applica una misura cautelare di carattere personale, di sospendere il beneficio del reddito di cittadinanza.

Come noto, l'articolo oggetto di censura prevede la sospensione dell'erogazione del beneficio nei confronti del soggetto cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3 del citato DL 4/2019 (reati di terrorismo ed eversione e di stampo mafioso; false dichiarazioni o alle omesse comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza; reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

La vicenda che ha originato l'ordinanza di remissione, riguarda l'applicazione, nei confronti di un soggetto, della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-bis cod. proc. pen., in relazione a fatti riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia. In sede di interrogatorio, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., il soggetto aveva dichiarato di essere precettore del reddito di cittadinanza.

Il Gip avrebbe dovuto sospendere l'erogazione del beneficio, in applicazione dell'art. 7-ter, comma 1 del D.L. n. 4 del 2019, come convertito, entro 15 giorni, con decreto da comunicarsi all'Inps.

A parere del Gip, in primis, sarebbero violati gli artt., 2 e 3, secondo comma, Cost., perchè se la misura venisse sospesa, il beneficiario sarebbe privato di un sostegno economico alla base della sua sopravvivenza. Verrebbero, altresì, lesi gli artt., 1 e 4 della Cost., in quanto verrebbero ostacolati sia la possibilità di inserimento lavorativo, sia la formazione privata del beneficiario. Si genererebbe una palese violazione degli artt., 29, 30 e 31 Cost., perchè il reddito di cittadinanza è riconosciuto in funzione dei redditi familiari e come sostegno a tutto il nucleo, il quale verrebbe fortemente pregiudicato dalla sospensione. Infine, si verificherebbe una lesione degli artt., 27, primo e secondo comma, e 117, primo comma Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU e all'art. 48 CDFUE (1) perchè, da un lato, si violerebbe il principio di personalità della responsabilità penale e ciò in quanto l'intero nucleo pagherebbe le conseguenze di un fatto commesso da un solo familiare; dall'altro verrebbe leso il principio della presunzione di non colpevolezza ad un soggetto non condannato nemmeno in via provvisoria.

Nella sentenza n. 126/2021, depositata lo scorso 21 giugno, la Consulta ha ritenuto non fondate tutte le questioni sollevate evidenziando che il reddito di cittadinanza non ha natura meramente assistenziale perchè accompagnato da un percorso formativo e di inclusione che richiede determinati obblighi la cui inosservanza, in talune occasioni, determina l'estromissione dalla misura. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal giudice remittente, la sospensione del beneficio non ha una finalità punitiva e sanzionatoria ma è volta alla realizzazione del percorso di inserimento lavorativo del soggetto beneficiario o richiedente.

In ogni caso, a colui che subisca la sospensione della misura, non è preclusa la possibilità di accesso ad altre forme di assistenza sociale previste dall'ordinamento (2).

Infine, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto non ha ritenuto pertinente il raffronto con l'art. 1 della L. n. 125/2011, il quale prevede la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità per colui il quale sia stato rinviato a giudizio per l'omicidio volontario del coniuge, poiché trattasi di disciplina dettata dalla diversa ragione di sospendere l'erogazione di somme nei confronti di un soggetto rinviato a giudizio per l'omicidio di chi era titolare del beneficio previdenziale da cui deriva la percezione di somme da parte dell'accusato.

Per questi motivi, la Corte: "dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt., 1,2,3,4,27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nonchè all'art. 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe".

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Note

1) Art. 48, Presunzione di innocenza e diritti della difesa, : 1 ”Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2 Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato”.

2) In particolare, il riferimento della Consulta è alla pensione di inabilità civile, art.12 L. n. 118/1971 e alla pensione di cittadinanza, di cui al D.L. n. 4/2019, per le quali non è prevista alcuna sospensione per i casi di applicazione di misure cautelari personali.

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