Condominio: non paga le spese chi non era condomino quando è sorto il credito del terzo

Condominio: non paga le spese chi non era condomino quando è sorto il credito del terzo

L'acquirente di un immobile non può essere ritenuto obbligato verso il creditore del condominio per spese sorte quando non era ancora condomino.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12580/2020

Mercoledi 22 Luglio 2020

Il caso: A.P., partecipante al condominio dello stabile di C. proponeva opposizione al precetto notificatogli dall'avv. M.A. per il pagamento della somma di euro 8.270,66, quale quota millesimale di sua competenza del maggior credito di euro 99.124,98 riconosciuto a favore del medesimo avvocato nel decreto ingiuntivo emesso a carico del condomino a titolo di corrispettivo di attività giudiziali e stragiudiziali svolte tra il 2002 ed il 2008.

A fondamento dell'opposizione A.P. sosteneva di non essere tenuto al pagamento pro quota del suddetto debito condominiale, per essere tale debito sorto quando egli non era ancora condomino, avendo acquistato il proprio immobile nel 2013.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione, mentre la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione, rilevando che:

a) l'articolo 63 disp. att. c.c. opererebbe solo nei rapporti tra condomino e condominio e non anche nei rapporti tra condomino e terzi creditori del condominio;

b) A.P. È obbligato nei confronti del legale in forza del disposto dell'articolo 1104, terzo comma, c.c., applicabile al condominio per il richiamo contenuto nell'articolo 1139 c.c.: in particolare, la disposizione per cui «il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati» indurrebbe a ritenere il cessionario obbligato verso i terzi in solido con cedente;

c) vi è comunque l'esigenza, di carattere pratico, di non caricare il terzo creditore dell'onere, potenzialmente molto gravoso, di accertare chi fossero i componenti della compagine condominiale al momento dell'insorgenza dell'obbligazione.

A.P. ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondato il motivo di impugnazione, precisa quanto segue:

- l'articolo 1104 c.c., si riferisce ai "contributi" dovuti non versati, per cui equiparare, ai fini della responsabilità del cessionario di un' unità condominiale, la nozione di "contributi" con quella di quota millesimale del credito vantato dal terzo nei confronti della comunione contrasta con il canone ermeneutico, fissato nell'articolo 12 delle preleggi, del «significato proprio delle parole»; il debito per "contributi" é infatti, per definizione, un debito nei confronti degli altri comunisti, non un debito nei confronti dei terzi;

- il principio della diretta riferibilità ai singoli condomini della responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi dall'amministratore del condominio per conto del condominio, tale da legittimare l'azione del creditore verso ciascun partecipante, poggia comunque sul collegamento tra il debito del condomino e la appartenenza di questo al condominio, in quanto è comunque la contitolarità delle parti comuni che ne costituisce il fondamento e l'amministratore può vincolare i singoli comunque nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli;

Principio di diritto: non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art. 63, disp. att. c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali.

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