Con l’ordinanza n. 15298/2020, pubblicata il 17 luglio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata su come deve procedere il Cancelliere nel caso in cui una volta effettuata a mezzo pec la comunicazione di un provvedimento del Giudice alle parti del giudizio, la stessa non vada a buon fine.
Giovedi 23 Luglio 2020 |
IL CASO: Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, la Corte di Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare di un immobile e di un contratto di comodato con cui, nelle more della stipula dell’atto notarile, i promissari acquirenti avevano ricevuto la detenzione dell'immobile.
La sentenza di primo grado era stata comunicata dalla cancelleria al difensore costituito degli appellanti a mezzo fax dopo che il tentativo a mezzo pec non era andato a buon fine per il malfunzionamento della casella di posta certificata di quest’ultimo. Secondo la Corte di Appello la comunicazione a mezzo fax della sentenza di primo grado era valida ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione e il gravame era stato depositato oltre il termine decorrenti dalla suddetta comunicazione.
Pertanto la vertenza giungeva all’esame della Cassazione sul ricorso promosso dagli originari resistenti i quali deducevano, fra l’altro, l’erroneità della decisione impugnata, avendo la Corte di Appello ritenuto applicabile nella fattispecie il termine breve per l'appello fissato dall'art. 702 quater c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell'impugnata ordinanza eseguita a mezzo fax.
Secondo i ricorrenti in Cassazione, la suddetta comunicazione non poteva considerarsi idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per effetto del disposto dell'ultimo periodo dell'art. 133 c.p.c., comma 2 secondo il quale la comunicazione non è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 14 del 2014 e il fax non era un mezzo idoneo ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, in quanto tale mezzo non assicura la certezza della trasmissione integrale del documento inviato.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte la quale, dopo aver evidenziato che, come affermato in altri arresti, la comunicazione a mezzo fax è idonea ai fini delle comunicazioni di cancelleria, ha ritenuto corretto l’operato del cancelliere che, applicando la disciplina relativa alla ipotesi di impossibilità della notifica via PEC dipendente da cause non imputabili al destinatario, ha scelto la soluzione di maggior tutela di quest’ultimo.
Secondo gli Ermellini:
1. nel caso in cui la notifica a mezzo pec risulti impossibile per cause non imputabili al destinatario il cancelliere deve procedere ai sensi del terzo comma dell’art. 136 c.p.c. mediante trasmissione a mezzo telefax o a mezzo ufficiale giudiziario;
2. nel caso in cui, invece, la notifica a mezzo pec risulti impossibile per cause imputabili al destinatario, il cancelliere deve procedere alla comunicazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dello stesso art. 16, comma 6, D.L. 179/2012.
Cassazione civile ordinanza n.15298/2020