La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19463/2022 fa chiarezza in merito al dies a quo da cui far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei procedimenti soggetti al rito del lavoro.
Martedi 12 Luglio 2022 |
Il caso: Il tribunale di Siena dichiarava tardivo il gravame avverso la sentenza del giudice di pace di Montepulciano, che aveva respinto l'opposizione di Tizio avverso un'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni stradali.
Secondo il tribunale, avendo il primo giudice dato lettura in udienza anche della motivazione della sentenza, da tale udienza decorreva il termine breve di impugnazione, che era spirato al momento della notifica dell'appello.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondati i motivi addotti dal ricorrente, ribadisce i seguenti principi:
a) la mera lettura in udienza del dispositivo e delle motivazioni della pronuncia di primo grado non poteva determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione;
b) anche nelle cause sottoposte al rito lavoro (quale l'opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011), la notifica della sentenza di primo grado costituisce il presupposto imprescindibile affinche' l'impugnazione possa considerarsi sottoposta al termine decadenziale di trenta gg. previsto dall'articolo 325 c.p.c.;
c) la decorrenza del termine breve non e' correlata alla conoscenza legale della sentenza, gia' esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, ne' alla conoscenza effettiva della stessa, quale puo' essere derivata dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall'articolo 479 c.p.c., ma e', invece, ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida - cioe' entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al "procuratore costituito", ai sensi degli articoli 285, 326, 170 c.p.c.,
Cassazione civile ordinanza n.19463 2022