Compensi avvocati: per la liquidazione l’accordo con il cliente prevale sui parametri forensi

Compensi avvocati: per la liquidazione l’accordo con il cliente prevale sui parametri forensi

L’accordo tra il cliente e l’avvocato sui compensi spettanti a quest’ultimo per l’attività professionale svolta in favore del primo prevale, ai fini della liquidazione, sui parametri forensi e sulle tariffe. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 18967/2022, pubblicata il 13 giugno 2022.

Lunedi 20 Giugno 2022

IL CASO: Due avvocati agivano in giudizio innanzi alla Corte di Appello nei confronti di un loro ex cliente chiedendo la sua condanna al pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta in suo favore. La richiesta di liquidazione veniva formulata sulla scorta di una convenzione sottoscritta tra i legali e l’ex cliente.

La Corte di Appello accoglieva la domanda liquidando i compensi secondo la tariffa. Secondo i giudici il documento prodotto dai legali non era sufficiente a provare il compenso che le parti avevano concordato per lo svolgimento dell’attività professionale in favore del convenuto.

I legali, ritenendo errata la decisione della Corte territoriale, investivano della questione la Corte di Cassazione deducendo che i compensi concordati erano indicati nella seconda facciata della convenzione depositata il cui esame era stato omesso dal giudice di merito, il quale aveva esaminato solo la prima facciata.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver dato atto che nella seconda facciata della contratto di mandato prodotto dai legali ai fini della prova della pretesa economica erano stati indicati i compensi concordati, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e lo ha accolto con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione.

Secondo gli Ermellini:

  1. l'elencazione, contenuta nel primo comma dell'art. 2233 del Codice Civile, dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso ha carattere gerarchico;

  2. ai fini della determinazione del compenso del professionista, il criterio preferenziale individuato dal legislatore è l'accordo delle parti;

  3. è precluso al giudice ricorrere agli altri criteri di carattere sussidiario per la determinazione del compenso tutte le volte in cui si è in presenza di uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 18967 2022

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