Nel caso in cui al momento del conferimento dell’incarico o in un momento successivo il legale consegna al cliente il preventivo scritto, per la determinazione del suo compenso non si applicano i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9242/2018, pubblicata il 13 aprile scorso.
IL CASO: La vicenda prende spunto dal reclamo proposto da un avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Giudice Delegato in suo favore nell’ambito di una procedura fallimentare. Il legale lamentava la mancata applicazione dei parametri forensi di cui al decreto ministeriale n. 55/2014.
Il gravame veniva rigettato e, pertanto, avverso il provvedimento di rigetto il legale proponeva ricorso per Cassazione deducendo:
che il compenso non era stato mai accettato dalla Curatela e pertanto non esisteva alcuna determinazione contrattuale del compenso;
che la curatela non aveva adempiuto agli impegni stabiliti nel preventivo in quanto non aveva corrisposto l’acconto previsto;
che avendo cessato il rapporto professionale prima del completamento dell’incarico, la liquidazione del compenso sarebbe dovuto essere determinata sulla base del parametro delle tariffe professionali, anziché basarsi sul preventivo concordato;
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno osservato che:
ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 55/2014, i parametri dei compensi dell’avvocato si applicano: “quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2”;
il Tribunale ha, correttamente, escluso l’applicazione dei suddetti parametri, in quanto il legale aveva concordato il proprio compenso con la curatela fallimentare stipulando il preventivo scritto che risulta integrato dal successivo conferimento del mandato e quindi vi era stato il consenso manifestato nei confronti del suddetto preventivo;
in merito alla circostanza che il rapporto professionale era cessato prima del completamento dell’incarico, correttamente il giudice del Tribunale ha applicato l’articolo 7 del decreto ministeriale D.M. 55/2014, che per i giudizi iniziati ma non compiuti prevede che in compensi “ si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale”.
Sulla scorta delle suddetti osservazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 9242 del 13/04/2018