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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10961/2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI n.36, presso lo studio dell'avvocato LUCA PARDINI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO "(OMISSIS) S.C.P.A., P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. EMILIO n.57, presso lo studio dell'avvocato MARCO SERRA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE MONTANARO;
- controricorrente -
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRINDISI, depositato il 15/10/2015, emesso sul procedimento iscritto al n. 3/2015 RG.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
Con ricorso depositato il 13/02/2015 l'avv. S.G. ha proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Brindisi avverso il decreto di liquidazione dei compensi reso dal Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) S.c.p.a., lamentando la mancata applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, relativamente alle spese professionali.
Con decreto del 15/10/2015 il Tribunale ha rigettato il reclamo, affermando, per quanto ancora interessa, che il D.M. n. 55 del 2014, art. 1, prevede l'applicazione dei parametri ivi stabiliti in ogni caso di mancata determinazione in forma scritta del compenso, circostanza che non ricorre nel caso di specie perchè l'avv. S. ha concordato il proprio compenso con la curatela mediante la stipulazione di un preventivo scritto: ne deriva che egli non può invocare i parametri stabiliti dal citato decreto.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione S.G. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso, accompagnato da memoria, la Curatela. ...
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