I prelievi dal conto del de cuius prima della morte non possono considerarsi beni ereditari

I prelievi dal conto del de cuius prima della morte non possono considerarsi beni ereditari

Non spettano al Tribunale del luogo di apertura della successione le decisioni sulle controversie tra eredi relative alle somme prelevate dal conto del defunto prima della sua morte.

Mercoledi 18 Aprile 2018

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8611/2018, pubblicata il 9 aprile scorso.

IL CASO: La vicenda prende le mosse dalla domanda formulata da un erede nei confronti di altri eredi con la quale chiedeva al Tribunale l’accertamento della indebita appropriazione da parte dei convenuti di somme di pertinenza della madre, successivamente deceduta, e appartenenti all’asse ereditario nonché il risarcimento dei danni.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, eccepivano l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, che veniva accolta: secondo il Tribunale, la causa doveva essere intrapresa innanzi all’organo giudiziario del luogo dove si era aperta la successione in quanto la controversia aveva natura ereditaria e, pertanto, trovava applicazione il criterio stabilito dall’articolo 22 c.p.c.

Avverso l’ordinanza del Tribunale, veniva proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che:

  1. poichè la condotta asseritamente illecita è consistita nel prelievo di somme giacenti sul conto corrente intestato al “ de cuius” anteriormente all’apertura della successione, gli importi prelevati non possono considerarsi beni ereditari che legittimerebbero l’esperimento dell’azione della "petitio hereditatis";

  2. come ribadito dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 3181 del 09/02/2011, "ciò che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio - azione nella quale l'erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo - sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074);

  3. conseguentemente l'azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius (cfr. Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939).

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 8611 del 09/04/2018

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