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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana - Presidente -
Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17648-2017 RG. proposto da:
C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PAPARESCHI n. 11, presso lo studio dell'avvocato DEBORAH WAHL rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNI LUIGI VACCA;
- ricorrente -
contro
C.F., S.C.;
- intimati -
per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI CHIETI, depositata il 01/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale BASILE Tommaso, che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Chieti Sezione Distaccata di Ortona.
che il Tribunale Ordinario di Chieti-Sezione distaccata di Ortona, decidendo sulla domanda proposta da C.D. nei confronti di C.F. e S.C. aventi ad oggetto l'accertamento della indebita appropriazione da parte dei convenuti di somme di pertinenza esclusiva della madre dei C., successivamente deceduta, ed appartenenti, pertanto all'asse ereditario, nonchè sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti dei medesimi convenuti, con ordinanza depositata in data 1.6.2017, ha accolto la eccezione di incompetenza formulata dai convenuti ed ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pescara, rilevando che la causa aveva natura ereditaria e dunque trovava applicazione il criterio di radicamento della competenza previstodall'art. 22 c.p.c., comma 1, n. 1) in relazione al luogo di apertura della successione;
- che la ordinanza declinatoria della competenza è stata ritualmente impugnata con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. da C.D. con atto notificato alle controparti in data 4.7.2017 - che C.F. e S.C. non hanno depositato memorie difensive; ...
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