Commento a sentenza del Tribunale di Milano Sezione XIII^ n. 2505/18 del 2.3.2018
Mercoledi 18 Aprile 2018 |
Alcuni condomini di un edificio hanno chiesto al Tribunale di modificare il criterio relativo alle spese di ripartizione del consumo dell'acqua poiché, a seguito dell'avvento di una clinica nello stabile, tali consumi, a causa dell'ovvio maggiore utilizzo da parte della struttura medica, avevano subito un notevole aumento con aggravio dei costi a carico di tutti i partecipanti al condominio.
Per tale motivo, gli attori hanno presentato in giudizio richiesta di sostituzione dell'art. 8 del Regolamento di Condominio che disponeva la ripartizione dei costi per l'acqua potabile per millesimi e non per consumo o destinazione d'uso in lesione – a loro detta – dell'art. 1138 c.c.
Il Giudice, rilevata la natura contrattuale del regolamento in esame in quanto predisposto dall'originario unico proprietario, dichiara espressamente di non avere la legittima facoltà di modificarne i criteri di riparto poiché non è possibile superare l'unanime volontà dell'assemblea che è sovrana.
E' infine anche rigettata la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata non ricorrendone i presupposti e non essendo nemmeno stati provati ulteriori danni con contestuale conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della clinica e del condominio convenuti in giudizio.