Il Cnf, con comunicato pubblicato nella G.U., n. 29 del 5 febbraio 2026, ha reso nota l'adozione della delibera n. 959 del 23 gennaio 2026, con la quale è stata approvata una modifica dell'art. 25- bis del Codice deontologico forense, denominato Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso.
Si è, con ciò, fatto seguito alle previsioni della L. n. 49/2023 ed in particolare all'art. 5, comma 5, al fine di garantire l'effettività delle nuove misure adottate in materia di equo compenso.
| Lunedi 23 Febbraio 2026 |
Va ricordato che, gennaio 2024, due sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, hanno stabilito che la determinazione di un tariffario forense inderogabile rappresenterebbe una restrizione della concorrenza per oggetto e, pertanto, si porrebbe in violazione dell'art. 101 §1 TFUE.
Di conseguenza, la norma di diritto interno, disciplinante il compenso minimo inderogabile, dovrebbe essere disapplicata, al pari di qualsiasi altra norma incompatibile con il diritto dell'Unione. Nonostante la giurisprudenza europea, il nuovo comma 1 dell'art. 25-bis, stabilisce che, nei rapporti professionali aventi ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, di cui all'art. 2230 cod. civ., l'avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta, né discostarsi dai parametri forensi vigenti.
Il limite minimo della prestazione professionale, dunque, è da rapportarsi non solo “ alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale” ma, altresì, alla disciplina di cui al D.M. n. 55/2014.
Il vincolo riguarda, in particolare, tutti i soggetti con un significativo potere contrattuale, quali: le imprese bancarie e assicurative, le grandi imprese con più di cinquanta dipendenti o con ricavi annui superiori ai dieci milioni di euro, nonché la P.A. e le società a partecipazione pubblica disciplinate dal relativo testo unico. La norma impone un obbligo informativo specifico e, pertanto, qualora il professionista rediga unilateralmente il contratto o l’accordo, deve avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare i criteri di legge, pena la nullità della pattuizione.
Il mancato rispetto del divieto di compenso non equo, porta all'applicazione della sanzione della censura, mentre la violazione dell'obbligo di informazione scritta determina l'irrogazione dell'avvertimento.
Va sottolineato che il divieto di compensi non equi e gli obblighi informativi, si applicano esclusivamente ai rapporti con i soggetti individuati dalla norma, come sopra definiti.
Nei rapporti con clienti diversi, la disciplina non trova applicazione, consentendo agli avvocati una maggiore libertà contrattuale, nel rispetto dei principi generali di correttezza e di decoro professionale.