Il CNF con comunicazione del 14 dicembre 2023 ha avviato la consultazione dei Consigli dell'Ordine sulla proposta di modifica del Codice deontologico in materia di equo compenso,
Venerdi 29 Dicembre 2023 |
Come si legge nel comunicato, il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 24 novembre 2023, ha approvato la proposta di introdurre una specifica disposizione in materia di rispetto della normativa sull’equo compenso, nonché la relazione di accompagnamento, ed ha contestualmente deliberato di consultare per via telematica i Consigli dell’ordine degli avvocati.
I Consigli dell'Ordine dovranno far pervenire le risposte entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
In particolare, la modifica, che dovrebbe collocarsi nella parte del Codice dedicato ai rapporti con la parte assistita con il titolo “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso” si articola in quattro punti:
L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
La violazione del divieto di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Nella relazione di accompagnamento, poi, si specifica che la tenuità delle misure delle sanzioni previste tiene conto del dibattito emerso durante i lavori preparatori della legge n. 49, laddove è stato evidenziato che il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo una vittima di un cliente “forte”, e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni.
Per altri versi – ed è questa la ragione per cui è prevalsa alla fine la previsione legale degli illeciti deontologici – non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme.
Ed inoltre, l’argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato, dall’avvocato, nelle trattative con i clienti “forti”, per sottrarsi alle pressioni più spinte, ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose.