CNF: illegittima una riduzione della percentuale del 15 % delle spese forfetarie

CNF: illegittima una riduzione della percentuale del 15 % delle spese forfetarie

L’eventuale riduzione della percentuale del 15% stabilita dal decreto ministeriale per le spese forfetarie dell’avvocato – percentuale quantificata ex lege – determina un ribasso del “compenso” parametrico dell’avvocato, con conseguente violazione della disciplina dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023.

Giovedi 31 Ottobre 2024

In tal senso si è espresso il CNF nel parere n. 38/2024.

L'intervento chiarificatore del CNF trae origine da un quesito posto dal COA di Torino, che ha chiesto se sia possibile, in sede di accordo contrattuale (2233 c.c.) e/o di partecipazione ad un bando pubblico, operare una riduzione degli esposti forfettari a importo inferiore al 15% in considerazione del fatto che la primigenia stesura del DM 55/2014 prevedeva all’articolo 2 “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, mentre il medesimo articolo (a seguito della modifica apportata dal d.m. n. 147/2022) oggi statuisce per converso “una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, sintagma che sembrerebbe escludere la possibilità di una riduzione.

Il COA di Torino specifica che l’esigenza è determinata dal comprendere se, l’eventuale riduzione, possa compensare una violazione della disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 in combinato disposto con l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e la recente introduzione, nel codice deontologico forense del 2014, dell’articolo 25-bis

Il CNF, nel rispondere al quesito sottopostogli, evidenzia che:

- le norme che disciplinano le c.d. “spese forfetarie” sono: l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012, il d.m. n. 55/2014 che ha quantificato le spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e il d.m. n. 147/2022 che ha stabilito che la suddetta misura sia fissa e determinata ex lege (con preclusione per il giudice di intervenire nella quantificazione);

- dette spese forfetarie spettano automaticamente all’avvocato anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta (Cass. 4 gennaio 2024, n. 217), a differenza delle spese vive, che invece devono essere documentate e richieste dell’avvocato;

- la voce “spese forfetarie”, prevista da una fonte primaria (e cioè la richiamata legge n. 247/2012) e dal conseguente articolato parametrico di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), costituisce un parametro di riferimento vincolante per il giudice nella liquidazione giudiziale del compenso ma anche per le parti: sono quindi una componente del compenso dell’avvocato e non rientrano fra gli “oneri accessori”;

- la legge n. 49/2023 sull’equo compenso prevede all’art. 3 che “Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata...”: sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali;

- pertanto, da quanto sin qui dedotto consegue che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disciplina di cui all’art. 13, comma 10, legge n. 247/2012 e al d.m. n.55/2014 (e successive modificazioni) e della legge n. 49/2023 sull’equo compenso, l’eventuale riduzione della percentuale del 15% stabilita dal decreto ministeriale per le spese forfetarie dell’avvocato – percentuale quantificata ex lege – determina un ribasso del “compenso” parametrico dell’avvocato, con conseguente violazione della disciplina dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023.


Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.009 secondi