Il Tribunale di Avellino nella sentenza n. 1705/2024 si pronuncia in merito alla validità o meno dell'avviso di convocazione dell'assemblea inoltrato ai condomini tramite WhatsApp.
Mercoledi 30 Ottobre 2024 |
Il caso: Mevia, quale proprietaria di un locale garage nel Condominio Alfa, impugnava la delibera condominiale del 20/11/2023 deducendo quanto segue:
- non era stata convocata all'assemblea straordinaria nella quale la medesima era stata assunta;
- di conseguenza chiedeva dichiararsene la nullità/annullabilità e/o l'inefficacia;
- riferiva che con la comunicazione di convocazione dell'assemblea ordinaria del 9/10 gennaio 2024, ricevuta il 3/1/2024, aveva appreso che, con precedente delibera condominiale del 20/11/2023, era stato nominato il nuovo amministratore del condominio.
- asseriva di non aver mai ricevuto avviso di convocazione per l'assemblea straordinaria del 20/11/2023 e che la stessa si era tenuta illegittimamente in mancanza di regolare convocazione di tutti gli aventi diritto.
Il Condominio Alfa si costituiva rilevando che
- i condomini dello stabile avevano proceduto legittimamente all'autoconvocazione dell'assemblea condominiale del 20/11/2023 per la nomina del nuovo amministratore, avvalendosi del modulo predisposto e consegnato ad uno di loro dall'amministratore dimissionario;
- il condomino Tizio, dopo aver ricevuto dall'amministratore dimissionario l'avviso per la convocazione del 19-20/11/2023, aveva provveduto ad inoltrarlo a tutti i condomini a mezzo dell'applicativo di messaggistica "WhatsApp".
Il tribunale adito, pronunciandosi in merito, rileva che:
a) l'avviso di convocazione deve essere comunicato a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.; al riguardo, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che l'elenco formulato dall'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile sia esaustivo e non si possa estendere ad altre forme non previste dalla legge.
b) dunque, la comunicazione a tutti i condomini è cruciale per la regolare costituzione dell'assemblea e l'omissione della convocazione è causa di annullabilità delle decisioni prese dall'assemblea stessa;
c) nel caso di specie, le comunicazioni intervenute tra le parti mediante l'applicativo di messaggistica whatsapp sono da considerarsi informali e di natura meramente preparatoria e non certo idonee a determinare una legittima convocazione dell'assemblea condominiale;
d) inoltre tale modalità di comunicazione presenta rilevanti criticità, quali la mancanza di certezza di ricezione, non essendovi la garanzia che tutti i condomini ricevano e leggano il messaggio, e il difetto di forma, non rappresentando la chat un mezzo di comunicazione ufficiale, come la PEC o la raccomandata.
e) non vi è prova in atti, quindi, della rituale convocazione della prima assemblea oggetto di impugnazione, in quanto le comunicazioni intervenute tra i condomini con l'applicativo di messaggistica whatsapp sono da considerarsi non certo idonee a determinare la regolare convocazione dell'assemblea condominiale.