Anche un bacio fugace o repentino integra il reato di violenza sessuale

A cura della Redazione.
Anche un bacio fugace o repentino integra il reato di violenza sessuale

Il bacio anche come semplice contatto delle labbra integra un atto idoneo a ledere la libertà e l'integrità sessuale del soggetto passivo.

In tal senso si è espressa la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39488/2024.

Mercoledi 30 Ottobre 2024

Il caso:la Corte di appello di Torino, a seguito di impugnazione della sola parte civile, riformava la sentenza del Tribunale di Torino che aveva assolto Tizio in ordine al reato di cui all'articolo 609-bis cod. pen. in danno di Mevia condannando il predetto al risarcimento del danno, che liquidava in Euro 2.000,00.

Tizio ricorre in Cassazione,  lamentando violazione di legge e vizio di motivazione e ritenendo che la sentenza impugnata abbia travisato i principi di diritto che sorreggono i reati contro la libertà sessuale.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva quanto segue:

a) nel caso di specie, ci si trova certamente di fronte al compimento, da parte dell'imputato, di un "atto sessuale": la giurisprudenza della Corte è infatti uniformemente orientata nel ritenere tale il "bacio" anche nel caso in cui si risolva nel semplice contatto delle labbra;

b) sono irrilevanti le distinzioni fondate sull'intensità dell'atto (tale in ipotesi da escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra e riservare la nozione di atto sessuale solo quelli più penetranti) mentre il suddetto atto è idoneo in ogni caso a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo;

c)  la condotta sanzionata dall'articolo 609-bis cod. pen. comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se "fugace" ed "estemporaneo" (i.e. "repentino"), tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale;

d) la violenza richiesta per l'integrazione del reato de quo non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo

e) nel caso di specie, dal tenore della sentenza emerge chiaramente, a fronte del compimento di un atto sessuale, la sussistenza di quella violenza che configura pacificamente il delitto di violenza sessuale per "costrizione": dal racconto della persona offesa infatti, emerge che la stessa, dopo avere scambiato con Tizio cordiali convenevoli dinanzi alla macchinetta del caffè, aveva ripreso il suo lavoro, indossando delle cuffiette (verosimilmente per ascoltare musica) e che, a quel punto, l'imputato l'aveva afferrata da tergo, buttata contro il muro e baciata in bocca;

f) impregiudicata ogni valutazione in ordine ai limiti di applicabilità del consenso putativo (e di conseguenza per l'applicabilità dell'articolo 47 cod. pen.) al delitto in parola, il Collegio evidenzia come, nel caso di specie, nessuno spazio può sussistere per l'invocazione di tale istituto: né le circostanze di luogo (luogo di lavoro), né di tempo (i convenevoli tra i due si erano esauriti), né la incontestata condotta (la p.o. veniva afferrata per le spalle e sbattuta contro il muro) potevano infatti in alcun modo indurre a tale convinzione.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 39488 2024


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