La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27664 del 25/10/2024 si pronuncia in merito alla validità o meno della notifica per posta di un avviso di accertamento ad una società nel caso in cui sia illeggibile il nominativo del dipendente che ha ricevuto l'atto.
Martedi 29 Ottobre 2024 |
Il caso: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava alla soc. Alfa s.r.l. La presa in carico aventre ad oggetto l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Benevento, per Euro 112.458,38; la contribuente impugnava la presa in carico innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento deducendo l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
La CTP rigettava il ricorso ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita a mezzo posta tramite consegna ad un dipendente.
Si gravame dlla società contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania riformava la sentenza gravata rilevando la nullità della notifica dell’avviso di accertamento in quanto:
a) nel caso in esame non era possibile in alcun modo evincere il nominativo della persona che aveva ricevuto la notifica né l’appellata aveva in primo o secondo grado allegato chi sarebbe;
b) di conseguenza la mancata indicazione del nominativo della persona pur qualificata come “dipendente” addetto alla ricezione comprometteva inevitabilmente la validità della notifica.
Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado l'AdE propone ricorso per cassazione evidenziando che la firma illeggibile del dipendente che riceve il plico presso la sede della societa’ non rende nulla la notifica, laddove l’illeggibilita’ della firma del sottoscrittore, qualificatosi come dipendente e fisicamente presente presso la sede della societa’, e’ circostanza ininfluente ai fini della validita’ della notifica.
Per la Cassazione il ricorso è fondato:
a) quando, come nella specie, l’atto viene notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa, come nella specie, a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata;
b) in tal caso deve presumersi che la persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione;
c) incombe sulla società destinataria della notifica l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio: è, pertanto, irrilevante che il consegnatario dell’atto sia rimasto ignoto, ove non sia stato provato che questi fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione .