Alla morte di una persona, una volta aperta la successione, i chiamati per diventare eredi devono procedere all’accettazione dell’eredità.
Tra la morte del de cuius e l’accettazione da parte dei chiamati intercorre un periodo di tempo, che a volte è abbastanza lungo.
In questi casi, la legge prevede la possibilità da parte del Tribunale, su istanza delle parte interessate o anche d’ufficio, di procedere alla nomina del curatore dell’eredità giacente.
Presupposti per l’apertura dell’eredità giacente e la nomina del curatore sono la mancanza dell’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati e il non possesso dei beni ereditari da parte di questi ultimi.
Una volta aperta la procedura dell’eredità giacente, quali sono gli obblighi fiscali del curatore? Per il mancato pagamento delle imposte, quest’ultimo risponde con il proprio patrimonio?
A queste domande ha risposto di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27081/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024.
IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, il curatore di un’eredità giacente proponeva ricorso avverso una serie di avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento riferiti ad imposta di bollo, catastale, ipotecaria e registro relativi alla procedura di successione, con i quali l’Agenzia delle Entrate le aveva ingiunto il pagamento di una somma di denaro, considerandolo coobbligato al pagamento del tributo gravante sulla eredità giacente.
Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava gli atti impugnati.
Dello stesso avviso la Commissione Tributaria Regionale la quale, chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione dei giudici di primo grado.
Pertanto della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate la quale, con un unico motivo, deduceva l’erroneità della decisione dei giudici tributari di secondo grado per avere escluso la responsabilità del curatore della eredità giacente rispetto ai tributi gravanti sulla dichiarazione di successione dallo stesso presentata.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale decidendo nel merito ha rigettato il ricorso originario presentato dal curatore dell’eredità giacente, osservando che quest’ultimo in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, comma 3 e 4 del citato decreto legislativo, al pagamento del relativo tributo, sempre e comunque nei soli limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso e non risponde, quindi, con le proprie personali sostanze.
In altri termini, hanno concluso gli Ermellini, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti "del valore dei beni ereditari in suo possesso. Non vi è dubbio che il curatore non sia tenuto ultra vires e, quindi, a rispondere con il patrimonio personale.