Con l’ordinanza n. 15503/2020, pubblicata il 21 luglio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura del procedimento per l’equa riparazione derivante dall’irragionevole durata del processo previsto dalla c.d. legge Pinto e su come vanno liquidati i compensi dell’avvocato nel suddetto procedimento.
Giovedi 30 Luglio 2020 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata, la Corte di Appello nel decidere sull’opposizione ex art. 5 ter della legge 89/2001 (c.d. legge Pinto) condannava il Ministero della Giustizia a versare una somma in favore di un cittadino per la irragionevole durata di un giudizio penale svoltosi davanti al Tribunale, liquidando a titolo di compenso professionale la somma di euro 250,00.
Il decreto della Corte di Appello veniva impugnato innanzi alla Corte di Cassazione dall’originario ricorrente il quale deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché del d.m. 55/2014, in quanto la somma liquidata dalla Corte territoriale a titolo di spese processuali era inferiore ai minimi previsti dalla Tabella 12 del d.m. n. 55/2014 applicabile ai giudizi innanzi alla Corte di Appello.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che lo ho accolto con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, osservando che, come affermato in altri arresti giurisprudenziali, ai fini della liquidazione delle spese legali il procedimento per l’equa riparazione derivante dall’irragionevole durata del processo previsto dalla c.d. legge Pinto, va considerato quale procedimento di natura contenziosa. Pertanto, per la liquidazione delle spese trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, hanno continuato i giudici di legittimità, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore professionale.
Di conseguenza, hanno concluso, nel caso di scostamento apprezzabile dei parametri medi, il giudice nella liquidazione delle spese deve specificare i criteri di liquidazione del compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2 del codice civile secondo il quale “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
Pertanto, è preclusa la liquidazione di somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Cassazione civile ordinanza n.15503 2020