Si segnala la sentenza n. 10484/2025 della Corte di Cassazione che ha chiarito che anche nel procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali il difensore ha diritto al compenso per la fase istruttoria.
Il caso: Mevia chiedeva il riconoscimento di indennizzo per equa riparazione ex l. n.89/2001 in relazione all’irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione, che si era articolato nella fase di cognizione, in appello e avanti alla Corte di Cassazione, e quindi nella fase di esecuzione forzata e nel giudizio di ottemperanza.
Il Giudice delegato emanava decreto monitorio con il riconoscimento di un indennizzo di € 2.000,00; la Corte d’Appello di Perugia lo confermava, respingendo l’opposizione proposta dal Ministero di Giustizia con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali per € 640,50.
Mevia ricorre in Cassazione in punto di spese processuali: in particolare, per quel che qui interessa, lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge -art.91 c.p.c., art.2233 co. 2 c.c., liquidazione compensi ex DM 55/2014 e s.m.i., omessa liquidazione fase istruttoria, pur trattandosi di compenso non eludibile.
La Cassazione, nel ritenere fondato il motivo di censura, evidenzia che:
a) In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria ;
b) è quindi dovuto il compenso al difensore anche per la fase istruttoria nei due gradi di merito, pari a € 496,00 per ognuno
c)-anche per la fase istruttoria si riconosce il minimo tariffario in relazione allo scaglione di valore di riferimento, con applicazione del DM 147/2022-