La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 37891/2024 affronta la questione della ammissibilità o meno dell'appello per presunta mancanza di sottoscrizione dell'atto, depositato telematicamente.
Giovedi 31 Ottobre 2024 |
Il caso: il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l'appello per ritenuta mancanza della sottoscrizione dell'atto, presentato telematicamente nell'interesse di Tizio avverso il provvedimento di proroga della misura di sicurezza emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catania.
Tizio, a mezzo del suo difensore, ricorre in Cassazione lamentando la violazione di legge in relazione all'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.1. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito còn modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; in particolare il ricorrente rileva che:
- con riguardo alla ritenuta mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto, essa invece sarebbe stata regolarmente apposta come verificabile dal nome del documento trasmesso telematicamente in formato * .pdf nativo avente il suffisso certificativo dell'estensione informatica del file quale *.p7m, legalmente sottoscritto in formato digitale mediante sistema Cades-bes come risultante dal relativo certificato rilasciato da ente legalmente riconosciuto in modo conforme alla deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.
Per la Corte il ricorso è fondato:
a) il messaggio d'invio dell'atto di appello, trasmesso via PEC dall'Avv.Caio all'ufficio preposto alla ricezione degli atti e allegato al ricorso, indica la presenza di un allegato di tipo pdf.p7m; tale tipo di documento individua i file nativi pdf, recanti firma digitale, di cui è stata fornita la prova della attendibilità e validità;
b) solo l'atto – depositato telematicamente - quando risulti privo di firma digitale può essere considerato inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies lett. a), legge n. 176 del 2020, non potendosi, in omaggio al principio di tassatività, applicare la sanzione processuale prevista per tale omissione a un'ipotesi non prevista dalla legge, quale è l'atto con firma digitale non riconosciuta;
c) come già affermato da questa Corte con Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023, Rv. 285483, al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il "file" abbia estensione "pdf.p7m", posto che questa è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, documentato da file avente detta estensione, trasmesso dal difensore a mezzo PEC).