Nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. il termine “breve” per l’appello da parte del soggetto rimasto contumace in primo grado decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio e non dalla data in cui essa sia venuta a conoscenza mediante il ritiro della copia in cancelleria.
Giovedi 4 Marzo 2021 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3038/2021, pubblicata il 9 febbraio 2021
IL CASO: All’esito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. la parte soccombente, rimasta contumace, proponeva appello che veniva dichiarato inammissibile per tardività in quanto notificato fuori termine. Nel caso di specie, la copia dell’ordinanza impugnata era stata ritirata dall’appellante nella cancelleria del Tribunale e la Corte territoriale aveva ritenuto il ritiro idoneo ai fini della decorrenza del termine “breve” per proporre il gravame.
Pertanto, l’appellante interponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 702-quater, 136 e 327 c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte di Appello aveva errato nel ritenere che il termine breve per la proposizione del gravame ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. decorresse, anche per la parte contumace, da quando è venuta a conoscenza non mediante comunicazione, ma mediante ritiro della copia in cancelleria.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, ha ribadito, quanto già affermato in altri arresti giurisprudenziali, che l'ordinanza con la quale si conclude il procedimento sommario di cognizione deve essere appellata dalla parte contumace nel termine "breve" di cui all'art. 702 quater c.p.c., che decorre dalla data di notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo.
Secondo gli Ermellini:
il termine breve per la proposizione dell'appello ex art. 702 quater c.p.c. decorre quando la parte soccombente è rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, sicché il disposto secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione opera unicamente nei confronti della parte costituita;
agli effetti della comunicazione prescritta dall'art. 702-quater c.p.c. (la quale costituisce adempimento previsto dal codice di rito soltanto in favore delle parti costituite) è irrilevante che la parte contumace in primo grado acquisti aliunde conoscenza dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale mediante ritiro informale in cancelleria della del provvedimento.
Cassazione civile ordinanza n.3038 2021