Si segnala la sentenza n. 199 del 9 febbraio 2021 con cui il Tribunale di Parma ha nuovamente affrontato l'annosa questione della natura, ordinatoria o perentoria, del termine assegnato dal giudice per instaurare la procedura di mediazione delegata.
Mercoledi 3 Marzo 2021 |
Il caso: Nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società nei confronti di una banca, il il Giudice, successivamente al deposito della CTU, rinviava le parti in mediazione ex artt. 5, comma 2 e 6 D.Lvo n. 28/2010.
All'udienza successiva la parte convenuta eccepiva l'improcedibilità del giudizio, per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione: infatti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda decorreva dal 17/12/2019; il quindicesimo giorno successivo scadeva il 2/1/2020; la domanda di mediazione, invece, veniva depositata il 27/1/2020.
Il tribunale, nell'accogliere l'eccezione e nel dichiarare improcedibile la causa, osserva quanto segue:
a) sul punto la Cassazione ha avuto modo di precisare che “qualora il termine assegnato dal giudice non venga rispettato, si ritiene che, alla luce della funzione che in concreto esso adempie, la sanzione dell'improcedibilità del giudizio sia conseguenza inevitabile.. benché la norma non attribuisca espressamente natura perentoria al termine in oggetto, tale natura va desunta implicitamente, considerata la severità della sanzione espressamente prevista in ipotesi di mancato esperimento della mediazione”;
b) peraltro apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata nel termine di 15 giorni e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine.