E' esente dall'imposta di registro il trasferimento della casa all'ex coniuge, effettuato in adempimento di accordi omologati dal tribunale in sede di regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale.
Mercoledi 3 Marzo 2021 |
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4144, depositata il 17 febbraio 2021, ha dichiarato esente dall'imposta di registro il trasferimento della casa all'ex coniuge, attuativo di un accordo di separazione omologato dal tribunale, in sede di regolamento di rapporti patrimoniali tra coniugi.
Il caso dal quale si origina il presente provvedimento riguarda il ricorso presentato da un contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia delle Entrate gli aveva negato il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sull'atto con cui gli era stata trasferita la casa coniugale, in attuazione dell'accordo omologato dal tribunale. In linea con quanto deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Regionale aveva considerato legittimo il diniego dell'istanza di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate sostenendo che, in questo caso, non fosse applicabile la norma di cui all'art., 19 L. n. 74/1987 e ciò in quanto l'imposta era stata pagata su un atto traslativo riguardante un bene di esclusiva proprietà della moglie separata e per ragioni del tutto autonome dalla separazione, ritenendolo, pertanto, non compreso tra gli atti, i documenti o provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Il contribuente ricorreva in Cassazione con unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 19, per avere la CTR mancato di considerare che l'acquisto fosse stato effettuato in adempimento di accordi omologati dal tribunale all'atto del regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale tra i coniugi e non nei confronti di soggetti terzi.
Già con sentenza n. 154 del 1999, la Corte Costituzionale aveva evidenziato che la norma di cui all'art. 19 mira a favorire gli accordi presi in sede di separazione, indipendentemente dal fatto che la proprietà dei beni acquistati rientri o meno nella comunione tra coniugi.
Ciò che la Corte ritiene rilevante ai fini dell'applicazione di questa speciale disciplina, è che i soggetti siano “gli stessi coniugi che li hanno conclusi e non anche terzi”. Nell'ordinanza, gli ermellini richiamano la sentenza n. 13340 del 2016, nella quale Cassazione ha cristallizzato l'importante principio secondo il quale anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle condizioni di separazione, di cui all'art., 711 comma 4 c.p.c. “in considerazione del carattere di negoziazione globale che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati 'contratti della crisi coniugale', la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi”.
La CTR non ha correttamente applicato questi principi mancando, altresì, di considerare che non è ostativo all'esenzione di cui all'art., 19, né che l'accordo in questione non avesse contenuto separativo necessario, né che la proprietà iniziale del bene non fosse comune ma esclusiva di uno dei due coniugi.
Sulla base di queste considerazioni, i giudici della Corte hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito attraverso l'accoglimento del ricorso originario del contribuente.