Con la sentenza n. 437/2019 la Commissione Tributaria Regionale Liguria si pronuncia in merito alla inesigibilità dell'imposta di registro ai trasferimenti immobiliari, oggetto di patto tra i coniugi in sede di separazione, anche se conclusi a distanza di molti anni dalla sottoscrizione dell'accordo.
Il caso: P.G. proponeva ricorso avverso avviso di liquidazione emesso da Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova, in relazione a imposta di registro dovuta per un trasferimento di quota immobiliare, tramite atto pubblico rogato nel 2016 dal notaio ricorrente, il quale aveva provveduto alla registrazione dell'atto.
Il trasferimento era avvenuto in adempimento degli obblighi assunti con verbale di separazione consensuale fra le parti della vendita.
L'Amministrazione finanziaria non riconosceva le agevolazioni di cui all'art. 19, L. 6.3.1987, n. 74.
La Commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso, osservando che il lungo lasso di tempo trascorso (22 anni) impediva di considerare la vendita come attuazione delle obbligazioni sorte dalla separazione, il cui termine di adempimento, stabilito convenzionalmente fra le parti al 30.6.1994, doveva considerarsi perentorio ed era ormai scaduto.
Il ricorrente propone appello deducendo erronea applicazione dell'art. 19, cit., in quanto non è previsto alcun termine che condizioni l'esenzione dall'imposta di registro ed il cui superamento era stato cagionato dalla necessità di ottenere concessione in sanatoria.
La CTR accoglie l'appello e annulla l'avviso di liquidazione con le seguenti motivazioni:
l'esenzione dall'imposta di registro è stata concepita dal legislatore allo scopo di agevolare la composizione bonaria delle crisi matrimoniali; tale composizione spesso abbisogna di divisioni o di trasferimenti immobiliari all'interno della coppia destinata a separarsi, al fine di stabilire un assetto patrimoniale fra le parti equo e definitivo;
quel che rileva, ai fini dell'esenzione, è che il negozio sia stipulato a fine transattivo e non al mero scopo di attuare trasferimenti immobiliari in esenzione d'imposta, invocando strumentalmente una procedura di separazione o di divorzio consensuali;
non si vede per quale motivo un eventuale differimento dell'esecuzione dell'accordo dovrebbe essere, di per se stesso soltanto, rivelatore di un originario intento elusivo: o si prova che l'intento elusivo era già presente al momento della composizione della crisi coniugale, oppure, al contrario, in assenza di tale prova, il lasso di tempo, anche considerevole, fra accordo coniugale, assimilabile ad un contratto preliminare, e contratto definitivo non assume alcun rilievo ai fini fiscali.
CTR Liguria - Genova |Sezione 1|Sentenza||27 marzo 2019 n. 437