Commissione Tributaria regionale Liguria - Genova |Sezione 1|Sentenza||27 marzo 2019  n. 437

Commissione Tributaria regionale Liguria - Genova |Sezione 1|Sentenza||27 marzo 2019  n. 437
Martedi 2 Luglio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

CONCLUSIONI Per l'appellante P. G.

Piaccia alla Commissione tributaria regionale per la Liguria, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello dichiarare nullo e/o inesistente e/o infondato privo di efficacia giuridica alcuna l'avviso di liquidazione n. 16223004355, notificato all'esponente in data 21-27.10.2016, dichiarando non dovute le somme con esso intimate, per i motivi tutti di cui sopra; Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per l'appellato Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova... chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. proponeva ricorso avverso avviso di liquidazione emesso da Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova, in relazione a imposta di registro dovuta per un trasferimento di quota immobiliare, tramite atto pubblico rogato in data 6.9.2016 dal notaio ricorrente, il quale aveva provveduto alla registrazione dell'atto. li trasferimento era avvenuto in adempimento degli obblighi assunti con verbale di separazione consensuale fra le parti della vendita. L'Amministrazione finanziaria non riconosceva le agevolazioni di cui all'art. 19, L. 6.3.1987, n. 74.

La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 1131 del 5.7-19.9.2017, rigettava il ricorso, osservando che il lungo lasso di tempo trascorso (22 anni) impedisse di considerare la vendita come attuazione delle obbligazioni sorte dalla separazione, il cui termine di adempimento, stabilito convenzionalmente fra le parti al 30.6.1994, doveva considerarsi perentorio ed era ormai scaduto.

Proponeva appello il contribuente lamentando difetto di motivazione della sentenza impugnata; erronea applicazione dell'art. 19, cit., ove non si rinveniva alcun termine che condizionasse l'esenzione dall'imposta di registro ed il cui superamento era stato cagionato dalla necessità di ottenere concessione in sanatoria; l'assenza di alcun intento elusivo nel trasferimento in questione. Rilevava ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al trasferimento della moglie acquirente, invocata dall'Amministrazione finanziaria laddove era istituto nella sola disponibilità delle parti. ...

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