La Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 65/2020 si occupa della controversa questione della natura, perentoria o ordinatoria, del termine assegnato dal giudice per l'avvio della mediazione.
Mercoledi 26 Febbraio 2020 |
Il caso: Il Tribunale di Firenze dichiarava improcedibile l'opposizione promossa da T e C. avverso il decreto ingiuntivo azionato da S. per un importo di circa 170.000 euro a titolo di penale contrattuale per l'ingiustificato recesso di T. dal contratto stipulato tra le parti.
In particolare, il tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio, non concedeva la rimessione in termini e riteneva tardivo l'esperimento della mediazione delegata ( la mediazione era stata proposta oltre il termine di 15 gg. fissato per l'avvio del tentativo di mediazione) con conseguente improcedibilità del procedimento di opposizione.
Il tribunale rilevava che:
- in data 20 febbraio 2014 il Giudice disponeva procedersi a media conciliazione dando termine di 15 gg. per proporre istanza avanti ad organismo abilitato e rinviava all'udienza del 13/11/2014;
- all'udienza del 4 giugno 2015 il Giudice dava atto che il provvedimento di invio in mediazione era stato comunicato il 21 febbraio 2014 mentre il procedimento di mediazione risultava essere stato iniziato il 20 marzo 2014;
- la mediazione si chiudeva con verbale negativo in data 13 maggio 2015.
I ricorrenti impugnano la sentenza di primo grado lamentando:
la erronea dichiarazione di improcedibilità in presenza di un procedimento di mediazione effettuato con esito negativo: infatti il procedimento era stato avviato e concluso dalle parti, per cui la condizione rappresentata dall'avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione era stata rispettata;
la chiusura in rito è possibile solo ove sia stato omesso l'esperimento del procedimento del tentativo di mediazione;
erroneamente il termine per la proposizione della domanda di mediazione era stato ritenuto perentorio; erroneamente quindi in presenza di un termine meramente ordinatorio, era stata dichiarata nulla la domanda di mediazione; tale termine consentiva il compimento tardivo dell'atto processuale senza produrre decadenza.
Per la Corte d'Appello le censure sono fondate e la decisione del giudice di primo grado è errata per le seguenti considerazioni:
a) la improcedibilità dell'azione non può essere dichiarata se non comminata dalla legge; le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione analogica;
b) nel caso in esame la improcedibilità è comminata per il mancato esperimento del procedimento di mediazione non per la tardiva (presunta) instaurazione del giudizio: come si evince dal testo normativo, è l'esperimento del procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità dell'azione davanti al Giudice ordinario; nel caso di specie la mediazione iniziata con solo 15 gg. di ritardo ha rispettato il termine ordinatorio ed ha avuto regolare sviluppo;
c) il termine di 15 giorni è ordinatorio e non perentorio perchè tale non è indicato dalla legge ex art. 152 II° comma c.p.c., né la perentorietà è desumibile dallo scopo o dalla funzione esercitata dal termine, proprio perchè quello che rileva non è la instaurazione, ma lo svolgimento del procedimento di mediazione;
d) laddove interpretato come principio generale dell'ordinamento, avendo l'atto raggiunto lo scopo, la sanzione della improcedibilità non poteva essere pronunciata: la mediazione, sia pure iniziata con 15 gg. di ritardo, è iniziata e si è conclusa e il mancato rispetto del termine non ha inciso sulla effettuazione del tentativo di mediazione.