Con l'ordinanza n. 17546/2023 la Corte di Cassazione chiarisce cosa si deve intendere per spese straordinarie a cui deve contribuire il genitore non collocatario, ad integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti.
Lunedi 31 Luglio 2023 |
Il caso: Il Tribunale di Roma poneva a carico di Tizio il contributo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Gaia, quantificato nell'importo di Euro 400,00 mensili, ferma la ripartizione in pari quota delle spese straordinarie; la Corte d'Appello rigettava il reclamo proposto da Tizio, evidenziando, per quanto riguarda la nozione di spesa straordinaria, che:
a) la figlia maggiorenne Gaia frequentava una scuola militare a Milano con vitto e alloggio, mentre quando rientrava a Roma viveva con la madre; al riguardo la Corte distrettuale precisava che la retta per la scuola militare era da considerarsi spesa straordinaria, a cui aveva acconsentito il padre, dopo un iniziale dissenso, avendo egli assistito alla cerimonia del giuramento, sia poiche' di ammontare di gran lunga superiore a quelle di un qualsiasi liceo pubblico, sia perche' la scuola militare aveva un programma educativo articolato e complesso, non comparabile con quello proprio delle comuni scuole superiori;
b) diversamente, le spese per i biglietti del treno dovevano comprendersi nel novero di quelle di mantenimento ordinario, in quanto conseguenti alla scelta della figlia di trasferirsi a Milano e di modificare radicalmente e stabilmente l'assetto giornaliero della convivenza.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, come quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 315 bis c.c., per avere erroneamente ritenuto la Corte d'appello che la retta della scuola militare fosse spesa di natura straordinaria, mentre era spesa ordinaria, trattandosi di scuola pubblica, e gli esborsi relativi al pagamento delle relative rette non erano affatto riconducibili ad imprevedibili o eccezionali.
Per la Corte la doglianza è infondata: al riguardo gli Ermellini ribadiscono i seguenti principi:
a) La Corte territoriale ha rimarcato le connotazioni particolari della spesa di cui trattasi, evidenziando, in primo luogo, che comportava esborsi di ammontare di gran lunga superiori a quelle di un qualsiasi liceo pubblico, per avere la scuola militare un programma educativo articolato e complesso, non comparabile con quello proprio delle ordinarie scuole superiori, e, in secondo luogo, che alla suddetta spesa aveva acconsentito il padre, dopo un iniziale dissenso;
b) il carattere straordinario della spesa puo' inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosita', percio' esulante dal regime ordinario di vita della prole;
c) nel caso di specie, e' l'entita' dell'esborso, unitamente alla sua temporaneita', a caratterizzare la tipologia di contribuzione, si' da renderne incompatibile l'inclusione in quella ordinaria, dovendo, invece, la stessa essere ripartita "pro quota" tra i genitori secondo percentuali stabilite in sede di crisi familiare, e quindi, se del caso e nella sussistenza dei presupposti, modificabili all'esito di procedimento di revisione.