Sospesa fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni in materia di notifiche eseguite dagli avvocati.

Sospesa fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni in materia di notifiche eseguite dagli avvocati.
Lunedi 17 Luglio 2023

Si rende noto che L'ART. 4 TER del D.L. n. 51/2023, convertito con modifiche nella Legge n. 87 del 3 luglio 2023, relativamente alle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53 ha SOSPESO fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Quindi, nel caso in cui la notificazione telematica degli atti giudiziari non è stata possibile o non ha avuto esito positivo, gli avvocati, fino al 31 dicembre 2023, potranno procedere con le modalita' ordinarie, ossia potranno rivolgersi per le notifiche agli uffici UNEP.

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Com'è noto il D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, di attuazione della Legge n. 206/2021 (Legge Cartabia) ha modificato la Legge n. 53 del 1994 in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati, introducendo l'art. 3-ter :

- al comma 1 prevede che:

“L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

- al comma 2 prevede che:

“Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:

a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;

b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie”.

- al comma 3 prevede che:

“Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie”

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