Figli maggiorenni: dovute le spese universitarie anche se non concordate.

Avv. Francesca Picone.
Figli maggiorenni: dovute le spese universitarie anche se non concordate.

Breve commento alla sentenza n. 504/2025 giudice di pace di Catania

Martedi 18 Marzo 2025

IL CASO: Sorgeva controversia tra i due genitori di una figlia maggiorenne in ordine alla spese universitarie per un percorso di studi non concordato. La figlia frequenta il corso universitario e, dopo qualche tempo, chiede, insieme alla madre, la quota del padre il quale si oppone decisamente affermando di non averne mai avuto conoscenza.

La questione approda dinanzi al Giudice di Pace di Catania il quale, aderendo alle difese attoree (patrocinate dall’Avv. Francesca Picone) spiega in maniera coerente come l’obbligo di mantenimento permane fino a quando il figlio si stia preparando per inserirsi nella società lavorativa. “L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza, il diritto del figlio si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (in ultimo Cass. n. 5088/2018).

Dal canto suo la figlia ha provato non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è stato, dunque, il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.

Le concrete situazioni di vita, sono divenute ragione d’integrazione della prova presuntiva circa l’esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Il Giudice ha valutato con attenzione “Se, dunque, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l’inconcludente ricerca di un lavoro protratta all’infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.

Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più giovane è la sua età. …… Tale riconoscimento dipende, infatti, dalla circostanza che la figlia, quasi ventottenne, non è ancora economicamente autosufficiente. Ella sta infatti completando un percorso di formazione preliminare all’acquisizione di una professionalità tale da poterle garantire in futuro un’occupazione, e dunque l’indipendenza economica dai genitori.

Il diritto del figlio al mantenimento durante il percorso di studi si giustifica a fronte dell’obiettivo del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Peraltro, nel caso di specie, non è stato dedotto che la giovane studi senza profitto, e quindi non si scorge alcun profilo di colpa in ordine al mancato raggiungimento dell’indipendenza economica da parte della stessa, la quale ha un’età compatibile con il suo status di studentessa universitaria.

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