Onere della prova a carico del figlio maggiorenne non autosufficiente per avere diritto al mantenimento

Onere della prova a carico del figlio maggiorenne non autosufficiente per avere diritto al mantenimento

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 27904/2021 ritorna sull' annosa questione dei presupposti perchè permanga l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.

Venerdi 15 Ottobre 2021

Il caso: Il tribunale di Roma pronunciava la vcessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Tizio e Lucilla, confermava l'assegnazione della casa coniugale all'ex molgie, in quanto convivente con la figlia Mevia, maggiorenne (ultratrentenne) ma non economicamente sufficiente, per la quale disponeva il versamento a carico del padre di un assegno di mantenimento di 450,00 euro mensili.

La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Tizio, riduceva l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia a 350,00, ritenendo che l'importo stabilito dal Tribunale fosse comunque eccessivo, considerato:

- che la beneficiaria svolgeva comunque un'attività lavorativa sia pure precaria, non continuativa ed "a nero";

- i nuovi oneri familiari del padre, che aveva avuto un'altra figlia dalla sua compagna.

Tizio ricorre in Cassazione, censurando la decisione impugnata laddove sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 337-septies cod. civ., in quanto:

a) ha ritenuto la figlia meritevole dell'assegno, sebbene ultra trentenne ed in buone condizioni di salute, ed ancorchè la stessa non svolgesse alcun percorso formativo universitario o post-universitario, nona vesse alcuna qualificazione professionale in ambito lavorativo, ed avesse sempre svolto - in conformità alle attuali ben note condizioni del mercato - un'attività lavorativa retribuita, sia pure non continuativa;

b) sarebbe, peraltro, in contrasto anche con le affermazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa in presenza, o di un'inerzia del medesimo nel reperire un'occupazione, o di una situazione lavorativa conforme alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, che lo renda capace di provvedere a se stesso.

Decisione: Il motivo per la Corte è fondato, con alcune precisazioni:

a) è pacifico che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori;

b) tuttavia, secondo la più recente giurisprudenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni;

c) nel caso di specie, la Corte distrettuale si è limitata ad affermare- fondando la pronuncia sulle dichiarazioni della stessa interessata - che la medesima non era rimasta del tutto inerte, essendosi attivata per cercare lavoro nei bar, «che la chiamano al bisogno»: è' mancato del tutto, per contro, un accertamento concreto, in ordine all'essersi la figlia - ormai quasi trentacinquenne, e che non ha in corso alcun percorso formativo - attivata per reperire, senza riuscirci, un'attività lavorativa più stabile.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.27904 2021

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