Disconoscimento di un documento prodotto in copia: necessario esibire l'originale

Disconoscimento di un documento prodotto in copia: necessario esibire l'originale

Se una parte disconosce la sottoscrizione di un documento prodotto in copia, la controparte che l'ha esibito deve depositare l'originale anche se c'è una "notevolissima somiglianza" tra le sottoscrizioni apposte sulla copia dell'atto e quelle in calce alla procura alle liti.

Giovedi 14 Ottobre 2021

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27402/2021.

Il caso: La sociatà Alfa riferiva di essere stata assistita dall' avv. Tizio in una causa civile, all' esito della quale la domanda per essa proposta dal legale veniva accolta, con condanna del convenuto a pagare le spese di giudizio, che venivano incassate direttamente dal difensore, per l'importo omnicomprensivo di € 9.700,00.

Pertanto, la società, avendo effettuato due acconti in favore del legale, per l'ammontare complessivo, di € 3.626,72 agiva in giudizio per la restituzione degli stessi, avendo sollecitato inutilmente in via stragiudiziale il legale, sul presupposto che non fosse stato pattuito in favore dellegale alcun compenso aggiuntivo.

Il legale si costituiva adducendo l'esistenza di un accordo sottoscritto dalle parti, del quale veniva prodotta copia, in forza del quale sarebbe stato concordato un compenso nella misura forfettaria € 14.000,00,oltre accessori: pertanto domandava, in via di riconvenzione, il pagamento della residua somma di € 1.635,22, oltre accessori di legge.

La società contestava il contenuto del documento prodotto dal legale ed eccepiva pure che lo stesso non era mai stato sottoscritto dal proprio rappresentante legale.

Il legale presentava istanza di verificazione, unitamente a perizia grafologica di parte, iniziativa alla quale la società si opponeva, rilevando che ogni accertamento in ordine al documento in questione si sarebbe dovuto compiere esclusivamente sull'originale, che però non veniva depositato dal legale , nonostante l'invito formulato dalla società ex art. 210 cod.proc. civ.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda della società ed accoglieva la domanda riconvenzionale, decisione che veniva confermata dal giudice di appello, che, in merito al documento prodotto in copia, riteneva sufficiente "la "notevolissima somiglianza" tra le sottoscrizioni apposte sulla copia dell'atto di conferimento dell'incarico e quelle in calce alla procura alle liti, recependo, così, acriticamente le risultanze della consulenza grafologica di parte".

La società Alfa ricorre in Cassazione, che, nel rietene fondate le censure, così motiva:

a) esibita da una parte copia di un documento (nella specie, dal legale, con la finalità di attestare il conferimentodell'incarico professionale in suo favore, con la concordata previsione di un compenso pari a € 14.000,00), ma contestata dall' altra l'autenticità del contenuto e della sottoscrizione apposta in calce a tale scritto, è onere della prima, che formuli istanza di verificazione, produrne l'originale, produzione non avvenuta nel caso che occupa;

b) in tal senso la Corte richiama il principio di diritto per cui: "in caso di disconoscimento dell' autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall' anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione", fermo restando che, ove ciò non avvenga, "del contenuto del documento", ma non pure, come nel caso che occupa, della sua sottoscrizione, essa "potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità".

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.27402 2021

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