Come disposto dall’art. 2719 del Codice civile, le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, nel caso i cui la loro conformità con l’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente o se non espressamente disconosciuta.
Martedi 17 Dicembre 2024 |
Con l’ordinanza n. 32062, pubblicata il 12 dicembre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore probatorio della copia fotostatica di un documento prodotto nell’ambito di un giudizio civile che viene disconosciuto dalla parte contra la quale lo stesso è stata prodotto.
IL CASO: Nella vicenda esaminata il proprietario di un autoveicolo, il cui valore era pari ad euro 30.000,00, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un preavviso di fermo amministrativo e del successivo provvedimento di fermo per un credito di circa 4.000 euro.
All’esito del giudizio la Commissione Tributaria Provinciale dava torto al ricorrente, rigettando l’impugnazione.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dall’originario ricorrente.
Pertanto, quest’ultimo, rimasto soccombente in entrambi i giudizi di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici di legittimità i quali nel rigettarlo, in merito al valore probatorio di un documento prodotto in copia fotostatica disconosciuto, hanno osservato che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, al che consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
In altri termini, gli Ermellini, sul punto hanno ribadito quanto già affermato in altri arresti giurisprudenziali in merito alla validità probatoria delle copie fotostatiche, riconoscendo la possibilità per il giudice di valutarne la conformità all'originale anche in presenza di disconoscimento.