Processo tributario: ammesso il disconoscimento della scrittura privata

Processo tributario: ammesso il disconoscimento della scrittura privata

Con l’ordinanza n. 7689/2020, pubblicata il 6 aprile 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicazione o meno nell’ambito del processo tributario dell’istituto del disconoscimento della scrittura privata.

Mercoledi 29 Aprile 2020

IL CASO: L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società e ad un soggetto privato due avvisi di accertamento per IRAP, IVA ed IRPEF a titolo di un maggior reddito d’impresa con riferimento alla vendita di sei unità immobiliari.

Avverso i suddetti avvisi, entrambi i contribuenti proponevano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che veniva rigettato. La sentenza di primo grado veniva confermata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva, fra l’altro, utilizzabile e probante un contratto preliminare concluso dai contribuenti con i successivi acquirenti degli immobili, il quale faceva riferimento ad un importo maggiore rispetto a quello di effettiva vendita ed utilizzato per concludere il relativo contratto di mutuo. Le firme apposte sul contratto preliminare venivano disconosciute dai ricorrenti senza che l’amministrazione finanziaria formulasse l’istanza di verificazione.

Con riferimento al suddetto contratto preliminare, la Commissione Tributaria Regionale, ribadendo quanto affermato dal giudice di primo grado, evidenziava che le parti si erano limitate a presentare la denuncia penale ma non avevano però proceduto con la formale querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c.

Pertanto, la vicenda veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dai contribuenti, i quali deducevano la violazione e l’errata applicazione degli artt. 2702 c.c. e 214-216 c.p.c.,.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte che ha accolto il ricorso con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, ribadendo il principio di diritto, al quale quest’ultima si dovrà attenere, secondo il quale: “nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto di cui all’art. 214 e ss. c.p.c., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma – la cui tempestività, in forza della struttura del giudizio tributario, deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l’atto impositivo fondato sulla scrittura privata – il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l’esperibilità della procedura di verificazione (in termini, Corte di cassazione, Sez. 5, 17/05/2019, n. 13333, Rv. 653994-01, che ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma per girata apposta su un assegno effettuato solo in sede di udienza di trattazione)”.

Allegato:

Cassazione Tributaria ordinanza 7689 2020

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