Tribunale Modena: il diritto del figlio al mantenimento cessa con il raggiungimento dei 34 anni

Tribunale Modena: il diritto del figlio al mantenimento cessa con il raggiungimento dei 34 anni

Fino a quando il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento da parte dei genitori?

A tale interrogativo ha dato risposta il Tribunale di Modena con la sentenza n. 165 del 1 febbraio 2018, che ha esaminato il caso di una madre anziana che agisce in giudizio per ottenere il rilascio della propria abitazione da parte del figlio.

Venerdi 16 Marzo 2018

Il caso: M.V., rappresentata da un amministratore di sostegno, depositava un ricorso per ottenere l'immediato rilascio di un immobile di sua esclusiva proprietà occupato dal figlio sessantenne, che, nonostante vari solleciti sia orali che in forma scritta, si rifiutava di rilasciare l’appartamento.

A fondamento della domanda la ricorrente assumeva che il rapporto intercorso tra le parti dovesse essere qualificato come comodato precario; in ogni caso, evidenziava la ricorrente, sussisteva un sopravvenuto ed imprevisto bisogno di rientrare nella disponibilità del bene essendosi la convivenza con il figlio dimostrata intollerabile.

Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, contestava l'avversa pretesa deducendo che tra le parti non era intercorso alcun contratto di comodato; che i genitori avevano consentito allo stesso di permanere nell'abitazione in adempimento spontaneo ad un obbligo di mantenimento o comunque di natura alimentare essendo egli privo di redditi e di mezzi di sostentamento.

Il Tribunale adito, rilevato che oggetto di contestazione è la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti (contratto di comodato precario, per la ricorrente /adempimento spontaneo della madre ad un obbligo di mantenimento, per il resistente), osserva quanto segue:

b) la tesi del figlio non è condivisibile in quanto "con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, se del caso, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non più del mantenimento ex artt. 337-ter, 337- octies c.c..

b) in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in quanto l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione;

c) volendo identificare una età presuntiva, va rilevato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed Europee, che oltre la soglia dei 34 anni lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso può, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto, sussistendone i presupposti (v. regime degli alimenti);

d) peraltro, per quanto attiene alla qualificazione giurdica del rapporto, la lunga convivenza con la madre nell'appartamento renda lo stesso riconducibile ad un negozio atipico di tipo familiare, concluso per fatti concludenti; più precisamente il rapporto negoziale intercorso ha dato vita ad una forma di detenzione qualificata ma precaria, equiparabile -ai fini della disciplina- a quella del comodato senza determinazione di durata;

e) non è infatti raro che i figli, divenuti maggiorenni, anche dopo aver raggiunto un età tale da non poter essere in alcun modo beneficiari del diritto al mantenimento, permangano nella casa natale unitamente ai genitori, in virtù di un rapporto oramai consolidato di solidarietà e affetto familiare che trova fondamento negli artt. 2 e 29 Cost.: il rapporto che si instaura con il bene trova quindi tutela e costituisce una forma di detenzione qualificata;

f) di contro, non vi è alcuna norma nell'Ordinamento che attribuisca al figlio maggiorenne il diritto incondizionato di permanere nell'abitazione di proprietà esclusiva dei genitori, contro la loro volontà ed in forza del solo vincolo familiare; i genitori hanno quindi il diritto di richiedere al figlio convivente di rilasciare e liberare l'immobile occupato.

Esito: accoglimento della domanda con condanna del figlio a rilasciare l'immobile.

Allegato:

Tribunale Modena Sez. II Sentenza del 01/02/2018

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