Prelievi dal conto cointestato con il defunto e accettazione tacita di eredità

Prelievi dal conto cointestato con il defunto e accettazione tacita di eredità

Con l’ordinanza n. 4320/2018, pubblicata il 22 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla configurabilità o meno dell’accettazione tacita dell’eredità da parte del cointestatario del conto corrente con il de cuis nel caso in cui il primo provveda ad effettuare dei prelievi sul suddetto conto.

Venerdi 16 Marzo 2018

Secondo i Giudici di legittimità non si ha l’automatica accettazione dell’eredità, in quanto chi agisce in giudizio per il riconoscimento dell’intervenuta accettazione deve fornire la prova che sul conto corrente cointestato risultano versate anche somme appartenenti al de cuius.

IL CASO: Una società, al fine di vedersi tutelare i propri interessi nell’ambito di una esecuzione immobiliare, conveniva in giudizio la moglie di un suo debitore defunto chiedendo di accertarsi l’intervenuta accettazione dell’eredità del suddetto debitore.

Secondo la società attrice, la vedova del debitore dopo la morte di quest’ultimo aveva effettuato dei prelievi sul conto corrente cointestato con il de cuis fino a farne diminuire il saldo a debito, salvo successivo riporto a zero, anche se tale operazione era stata effettuata al fine di estinguere le rate del finanziamento fondiario concesso ad entrambi i coniugi, attingendo anche dalla quota di spettanza del defunto.

Il Tribunale rigettava la domanda e la sentenza di primo grado veniva confermata in sede di gravame dalla Corte di Appello. Pertanto, avverso la sentenza di appello la società soccombente proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte di Appello e nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che:

  1. in tema di successioni per causa di morte, un pagamento del debito del de cuis ad opera del chiamato all'eredità a differenza di un mero adempimento dello stesso eseguito con denaro proprio configura un’accettazione tacita, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede;

  2. è necessario, quindi, che sia fornita la prova che il pagamento sia stato effettuato con denaro prelevato dall’asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest’ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l’eredità (Cass 27/01/2014 n. 1634), ciò in quanto la norma che legittima qualsiasi terzo all'adempimento del debito altrui - articolo   1180 c.c. - esclude che si tratti di un atto che il chiamato "non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede" ( articolo 476 c.c.);

  3. nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà' di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dall’articolo 1298, c.c., comma 2, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente e non dall'articolo 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca;

  4. di conseguenza, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo (cfr Cass. n. 26991 del 02/12/2013 e 4066 del 19/02/2009);

  5. il mero probabile richiamo (implicito) della parte ricorrente alla spettanza al de cuis della metà del saldo in base alla presunzione dell’articolo 1298 codice civile non è idoneo a far emergere che il prelievo totale abbia rappresentato atto che il chiamato “non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (articolo 476 c.c.). Infatti, nell’ambito dell’azione di accertamento della qualità di erede, l’onere probatorio dell’accettazione è a carico del soggetto che agisce in giudizio contro il chiamato all’eredità (Cass. n. 10525 del 30/04/2010);

  6. il contratto di conto corrente bancario svolge, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per il correntista. Pertanto, in caso di cointestazione del conto nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza di chi dei titolari sia beneficiario dell’accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata (rilevante nei rapporti interni tra i correntisti);

  1. quando una certa somma sia affluita sul conto, la stessa rientra nella disponibilità di tutti i correntisti, i quali ai sensi dell’articolo 1854 c.c., ne divengono condebitori restando irrilevante che uno dei cointestati non abbia in concreto compiuto operazioni conto, atteso che è sufficiente, ai fini della suddetta norma, che avesse titolo per compierle.

Normativa di riferimento:

  • Articolo 476 c.c. ACCETTAZIONE TACITA:

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

  • Articolo 1180 c.c. ADEMPIMENTO DEL TERZO

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione .

- Articolo 1854 c.c. CONTO CORRENTE INTESTATO A PIU’ PERSONE

Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

  • Articolo 1298 c.c. RAPPORTI INTERNI TRA DEBITORI O CREDITORI SOLIDALI

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

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Allegato:

Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 4320 del 22/02/2018

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