Tribunale Modena Sez. II Sentenza del 01/02/2018

Tribunale Modena Sez. II Sentenza del 01/02/2018
Venerdi 16 Marzo 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE SECONDA CIVILE

nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3193/2017 promossa da:

V.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. DONDI DANIELA

ATTORE

contro

G.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. LEVONI GIUSEPPE

CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 18/4/2017 M.V., rappresentata dall'amministratore di sostegno A.M.M., chiedeva l'immediato rilascio dei locali occupati dal figlio M.G., facenti parte dell'unità immobiliare sita in M., via G. n. 37 di sua esclusiva proprietà ed il rimborso delle spese sostenute per il proprio mantenimento presso la struttura CRA (Euro 2.600,00 mensili). A fondamento della domanda deduceva di aver convissuto con il figlio fino al ricovero in un centro per anziani, resosi necessario in considerazione della condizione di non autosufficienza, della necessità di seguire una terapia specialistica nonché per la totale indifferenza ed ostilità manifestata dal figlio G.; il convenuto avrebbe infatti tenuto comportamenti violenti nei confronti dei genitori, oggetto di querela in sede penale.

In punto di diritto, ha precisato che il rapporto intercorso tra le parti dovrebbe essere qualificato come comodato precario per cui, considerate le reiterate richieste di rilascio dell'immobile -sia orali che in forma scritta- la ricorrente avrebbe titolo per ottenere l'immediata riconsegna del bene; in particolare, il rapporto dovrebbe ritenersi risolto in seguito alla missiva del 2 marzo 2017 con cui il M. veniva invitato a rilasciare l'appartamento. In ogni caso, secondo la prospettazione di parte ricorrente, ancorché la detenzione non fosse qualificabile come precaria, sussisterebbe comunque un sopravvenuto ed imprevisto bisogno di rientrare nella disponibilità del bene essendosi la convivenza con il figlio dimostrata intollerabile. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi