Allegati in pdf alla notifica via pec illeggibili: conseguenze

Allegati in pdf alla notifica via pec illeggibili: conseguenze

Con la sentenza n. 15001/2021, pubblicata il 28/05/2021, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto a mezzo pec con file allegati in formato pdf in parte illeggibili o con contenuto vuoto.

Giovedi 3 Giugno 2021

IL CASO: La vicenda riguarda l’impugnazione di una sentenza della Corte di Appello, emessa all’esito di un giudizio avente ad oggetto il diritto di passaggio su un fondo. La sentenza veniva notificata a mezzo pec presso il difensore domiciliatario del ricorrente in cassazione.

Il controricorrente, resistendo nel giudizio di legittimità, eccepiva la tardività del ricorso per essere stato notificato oltre il termine breve (60 giorni dalla notifica della sentenza).

In prossimità della udienza in camera di consiglio, il ricorrente replicava all’eccezione, evidenziando che il file pdf relativo alla sentenza impugnata conteneva solo pagine bianche e che nel file relativo alla relata di notifica erano visibili solo puntini neri. Di conseguenza, secondo il ricorrente, la notifica non aveva raggiunto lo scopo ed era, quindi, non idonea a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione, la quale ha osservato che una volta che viene fornita da parte del soggetto mittente della notifica a mezzo pec la prova dell’avvenuta accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, è onere della parte che contesta la regolarità della notificazione fornire la prova della disfunzione del sistema.

Come è stato affermato in altri arresti giurisprudenziali, hanno ricordato gli Ermellini:

1. (Cass. n. 20747 del 2018 (più di recente Cass. 21/02/2020, n. 4624 e Cass. 24/09/2020, n. 20039), "una volta acquisita al processo (in questo caso attraverso l’asseverazione) la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario (Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cass. 22 dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito, non vi è comunque necessità di querela di falso, Cass. 21 luglio 2016, n. 15035) e ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di un’apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n. 7763)";

2. nel caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, "spetta al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico" (Cass. 31/10/2017, n. 25819)

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.15001 2021

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