Difesa d'ufficio e diritto al rimborso delle spese di recupero coattivo del credito

Difesa d'ufficio e diritto al rimborso delle spese di recupero coattivo del credito

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15006 del 28 maggio 2021 affronta nuovamente la questione relativa alla spettanza o meno del diritto al rimborso anche delle spese sostenute dal difensore d'ufficio per il recupero del proprio credito professionale nei confronti della parte assistita.

Martedi 1 Giugno 2021

Il caso: Nell'ambito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Lucca escludeva che potessero essere riconosciute a Tizio le spese legali sostenute per le procedure finalizzate al recupero del credito, anche in sede esecutiva; per il tribunale infatti, andava data adesione al più risalente orientamento che appunto esclude la rimborsabilità di tali spese, in assenza di una norma che espressamente lo preveda, ed emergendo anzi dal disposto dell'art. 116 del DPR n. 115/2002 che la volontà della legge sia quella di assicurare il rimborso solo degli onorari e delle spese maturati però nel procedimento penale cui afferisce la richiesta di liquidazione.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondata la doglianza relativamente alla questione del rimborso anche delle spese e dei compensi per le procedure di recupero del credito, ribadisce quanto segue:

a) il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116;

b) tale orientamento appare coerente con la lettera dell'art. 116, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.15006 2021

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