Nullità assoluta dei contratti di fideiussione come predisposti secondo lo schema ABI

Nullità assoluta dei contratti di fideiussione come predisposti secondo lo schema ABI

Premessa.

Il tema della nullità delle fideiussioni predisposte da alcuni istituti di credito secondo lo schema dell’ABI è ancora oggi, nel panorama de contenzioso bancario, assai dibattuto e di certo interesse, rispetto al quali la giurisprudenza nazionale è sostanzialmente divisa in due orientamenti: sostenere, cioè, la nullità parziale delle singole clausole “incriminate” (ossia la n. 2, la n. 6 e la n. 8) ovvero ritenere la nullità totale dell’intero accordo contrattuale, in quanto caratterizzato da una causa illecita, stante la sua contrarietà a norme imperative (ossia alla legge antitrust).

Martedi 1 Giugno 2021

Il caso.

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2127/2019 resa nell’agosto del 2019, si colloca in questo secondo indirizzo, pronunciando la nullità completa e totale del contratto fideiussorio, predisposto secondo lo schema ABI censurato dalla Banca di Italia con il provvedimento 55 del 2005, in quanto restrittivo della libertà di concorrenza e violativo della Legge 287/1990 (Legge Antitrust).

In particolare, il Giudice jonico ha stabilito che “trattandosi di nullità di protezione, comminata espressamente dalla legge antitrust, ne deriva che la stessa investe l’intero contratto fideiussorio” e, conseguentemente, viene travolto l’intero contratto, e non le singole clausole, con tutte le conseguenze che ne derivano.

La Magistratura tarantina osserva e ritiene che dalla violazione dell’art. 2 della Legge c.d. “Antitrust”, verificatasi “a monte” tramite la predisposizione e l’adozione di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, deriva “a cascata” la nullità dei contratti stipulati “a valle” in conformità allo schema; atteso che questi rappresentano lo sbocco sul mercato dell’intesa illecita [Cass., SS. UU., sentenza n. 2207, 4 febbraio 2005].

Invero, qualora si volesse ritenere che l’intesa è stata conclusa tra soggetti diversi da quelli che stipuleranno il contratto a valle, essa ha quale finalità unica ed esclusiva quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia.

In altri termini, la nullità del contratto si basa sull'esistenza di una intesa restrittiva della libertà di concorrenza ex art. 2 L. n. 287 del 1990, la cui invalidità si ripercuote sul contratto per così dire "a valle" costituendo lo sbocco della suddetta intesa, essenziale a realizzarne gli effetti.

Secondo questo ragionamento è facile convenire sul fatto che tale contratto, oltre ad estrinsecare l'intesa, la attua effettivamente: la ratio della nullità ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, è quella di togliere alla volontà anticoncorrenziale a monte ogni funzione di copertura formale dei comportamenti a valle.

Ogni singolo contratto a valle, in quanto attuativo dell'intesa, costituisce, pertanto, un tassello di un'operazione economica, globalmente considerata, vietata dalla legge.

Allegato:

Tribunale Taranto sentenza n.2127 2019

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